RLS e soci lavoratori

Commissione per gli Interpelli

RLS e soci lavoratori

25/10/2016 – n. 16/2016 destinatario: Regione Marche istanza: Presenza del RLS nelle società  all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori

sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società  all'interno delle qual i operino esclusivamente soci lavoratori. La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce c he in tutte le aziende, o unità  produttive, sia ” eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “. In particolare l'istante evidenzia : 1. che in data 13 settembre 2011 , a norma dell'articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell'Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI – , CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall'altra; 2. che l'Accordo, per espressa volontà  delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti d alle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo; 3. che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà  imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; 4. che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante de i lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale; 5. che, sempre per espressa volontà  delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società , gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Per quanto sopra esposto l'istante chiede a questa Commissione un formale parere ” in merito alla correttezza dell'interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori – ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità  sia attiva che passiva per tali soggetti – anche nelle società  all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità  “. Considerato che l'art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che ” i l numero, le modalità  di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva “, questa Commissione ritiene di non doversi esprime re in ordine ai contenuti dell'Accordo citato.

sicurezza_lavoro_3.pngScarica interpello 16 2016

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