La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro

Commissione per gli Interpelli

La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro

25/10/2016 -” n. 11/2016 destinatario: UIL Trasporti istanza: La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree

sicurezza_lavoroOggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree .

La UIL TRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell'obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche i ris chi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l'istante chiede di sapere: “… se nell'obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura ge o politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolo si per l'integrità  psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”. Al riguardo va premesso che, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza come fondamentali diritti dell'individuo, l'art. 2087 del codice civile fa obbligo al datore di lavoro di ” adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità  del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità  fisica e la personalità  morale dei prestatori di lavoro “, principio ribadito nell'art. 18, comma 1, lett. z) , del d.lgs. n. 81/2008. In particolare, l'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

sicurezza_lavoroScarica Interpello 11 2016

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