Regolamento per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo per la sicurezza sul lavoro
Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP
Regolamento per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo per la sicurezza sul lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sul Suppl. Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016, il Decreto n. 183 del 25 maggio 2016 con il Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (sistema informativo per la sicurezza sul lavoro), nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2016
Definiziono principali presenti nel decreto:
a) “«SINP”», il sistema informativo nazionale” per” la” prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) “«Enti”», le” amministrazioni” che” costituiscono” il” SINP:” il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,” il” Ministero” della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province” autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione” contro” gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) “«SPC”», il” sistema” pubblico” di” connettivita'” di” cui” agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005;
d)” “«servizi” informatici”»,” le” procedure” applicative” messe” a disposizione dalle amministrazioni” per” consentire” la” trasmissione informatica dei dati di cui” all'articolo” 3,” secondo” le” modalita' stabilite all'articolo 4, del” presente” decreto,” in” conformita'” a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo” n.” 82″ del 2005 ;
e) “«regole tecniche”», le” disposizioni” di” cui” al” decreto” del Presidente del Consiglio dei” ministri” 1″°” aprile” 2008,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21″ giugno” 2008,” n.” 144,” recante” regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico” di connettivita' (SPC) previste dall'articolo 71 del decreto legislativo
n. 82 del 2005 nonche' le modalita' definite nelle specifiche” e” nei documenti” tecnico-operativi” pubblicati” dall'Agenzia” per” l'Italia Digitale (gia' DigitPA) a decorrere dal 14 ottobre 2005 e” successivi aggiornamenti,” recanti” i” requisiti” ” del” ” sistema” ” pubblico” ” di cooperazione” ” (SPCoop)” ” e” ” le” ” specifiche” ” ” e” ” ” standard” ” ” per l'interoperabilita', cooperazione applicativa e accesso (SICA);
f)” “«cooperazione” applicativa”»,” l'interazione” tra” i” ” sistemi informatici” delle” pubbliche” amministrazioni” regolamentata” ” dalle regole tecniche SPCoop di cui alla lettera e), che avviene tramite le porte di dominio;
g) “«accordo di” servizio”»,” atto” tecnico” che” ha” lo” scopo” di definire” le” ” prestazioni” ” del” ” servizio” ” e” ” le” ” modalita'” ” di erogazione/fruizione,” ovvero” le” funzionalita'” del” servizio,” ” le interfacce di scambio” dei” messaggi” tra” erogatore” e” fruitore,” i requisiti di qualita' del” servizio” dell'erogazione/fruizione,” e” i requisiti” di” ” sicurezza” ” dell'erogazione/fruizione.” ” E'” ” redatto dall'erogatore in collaborazione con i” fruitori” secondo” le” regole tecniche di cui alla lettera e) e viene reso pubblico” dall'erogatore attraverso le” infrastrutture” condivise” dal” SPC” (registro” SICA). L'erogatore e' inoltre responsabile della gestione del ciclo di” vita dei propri accordi di” sevizio” e” dell'erogazione” del” servizio” in conformita' con gli accordi;
h)” “«porta” di” dominio”»,” componente” architetturale” ” del” ” SPC attraverso” ” il” ” quale” ” si” ” accede” ” ” al” ” ” dominio” ” ” applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;
i) “«credenziali di autenticazione”», i dati ed i” dispositivi,” in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa” univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
l) “«profilo di” autorizzazione”»,” l'insieme” delle” informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di” individuare” a quali” dati” essa” puo'” accedere,” nonche'” i” trattamenti” a” ” essa consentiti;
m) “«rete infranet”», rete per l'interconnessione e la cooperazione in” ambito” ” SPC” ” tra” ” i” ” sistemi” ” informativi” ” della” ” pubblica amministrazione;
n) “«identita' federata”», gestione” delle” identita'” digitali” in modo trasversale a due o piu' organizzazioni federate” come” definita in SPC;
o) “«tracciatura”»,” tracciamento” delle” operazioni” compiute” con identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati;
p) “«carta nazionale dei” servizi”»,” il” documento” rilasciato” su supporto informatico per consentire l'accesso per via” telematica” ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
q) “«carta” d'identita'” elettronica”»,” il” documento” d'identita' munito” di” elementi” per” l'identificazione” fisica” ” del” ” titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del” suo titolare.
”
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 maggio 2016, n. 183
Regolamento” recante” regole” tecniche” per” la” realizzazione” e” il
funzionamento del SINP, nonche' le” regole” per” il” trattamento” dei
dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del” decreto” legislativo” 9
aprile 2008, n. 81. ”
”
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” IL MINISTRO DEL LAVORO
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” E DELLE POLITICHE SOCIALI
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” e
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” IL MINISTRO DELLA SALUTE
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” di concerto con
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
”
” Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,” n.” 81,” e” successive
modificazioni, recante attuazione” dell'articolo” 1,” della” legge” 3
agosto 2007, n. 123, in” materia” di” tutela” della” salute” e” della
sicurezza nei luoghi di lavoro,” di” seguito” indicato” come” decreto
legislativo n. 81 del 2008;
” Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1 del richiamato decreto
legislativo n. 81 del 2008 con il quale viene” istituito” il” Sistema
informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di” lavoro
e, comma 4, con il quale vengono definite le regole tecniche” per” la
realizzazione e il funzionamento del SINP;
” Vista” la” legge” 23″ agosto” 1988,” n.” 400,” recante” ” disciplina
dell'attivita'” di” Governo” e” ordinamento” della” ” Presidenza” ” del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
” Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,” e” successive
modificazioni, recante il codice in materia di” protezione” dei” dati
personali di seguito indicato come decreto” legislativo” n.” 196″ del
2003;
” Visto il decreto legislativo 7 marzo ” 2005,” n.” 82,” e” successive
modificazioni, recante il” codice” dell'amministrazione” digitale” di
seguito indicato come decreto legislativo n. 82 del 2005;
” Visto il decreto del” Presidente” del” Consiglio” dei” ministri” 1″°
aprile 2008, n. 32393 recante regole tecniche e di sicurezza” per” il
funzionamento del Sistema pubblico di connettivita';
” Visto il decreto-legge 31″ maggio” 2010,” n.” 78,” convertito,” con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,” n.” 122,” recante” misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, con il” quale” si
prevede” la” soppressione” dell'ISPESL” e” ” dell'IPSEMA” ” e la” ” loro
incorporazione all'INAIL;
” Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico” delle” disposizioni” regolamentari” in
materia di ordinamento militare e, in particolare,” gli” articoli” da
244 a 264 recanti il regolamento attuativo dell'articolo 3, comma” 2,
del decreto legislativo del 9 aprile” 2008,” n.” 81,” in” materia” di
tutela della salute e della” sicurezza” nei” luoghi” di” lavoro,” con
riferimento alle forze armate;
” Visto il parere del garante per la protezione” dei” dati” personali
del 31 marzo 2008 reso sullo schema di decreto” legislativo” volto” a
dare attuazione alla legge 3 agosto” 2007,” n.” 123,” in” materia” di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
” Considerati i contenuti del protocollo di intesa 2007 allegato alla
delibera INAIL n. 285 del 25 luglio 2007, in” cui” il” Ministero” del
lavoro e delle politiche” sociali,” il” Ministero” della” salute,” le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'INAIL, l'ISPESL” e
l'IPSEMA” condividevano” l'impegno” di” realizzare” un” programma” di
collaborazione, con definizione dei rispettivi ruoli di” committenti,
utilizzatori” e” fornitori,” finalizzato” all'impostazione” ed” ” allo
sviluppo in progress” del” SINP” per” il” raggiungimento” dei” propri
obiettivi istituzionali e nel rispetto delle” reciproche” funzioni” e
competenze;
” Acquisita l'intesa con il Ministro della difesa,” con” il” Ministro
dell'interno e con il Ministro” dell'economia” e” delle” finanze” per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma” 4,” del
decreto legislativo n. 81 del 2008 per la disciplina” delle” speciali
modalita' con le” quali” le” forze” armate” e” le” forze” di” polizia
partecipano” al” sistema” informativo” relativamente” alle” attivita'
operative e addestrative;
” Acquisiti i pareri del garante per la protezione dei dati personali
espressi in data 7 luglio 2011 e in data 12 giugno 2014;
” Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti” tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e” di” Bolzano,
espresso in data 21 dicembre 2011;
” Udito” il” parere” del” Consiglio” di” Stato” reso” dalla” ” Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012;
” Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,” a
norma dell'articolo 17,” comma” 3,” della” legge” n.” 400″ del” 1988,
effettuata con nota n. 519 in data 28 gennaio 2016;
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Adottano
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” il seguente regolamento:
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 1
”
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Definizioni
”
” 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
” ” ” a) “«SINP”», il sistema informativo nazionale” per” la” prevenzione
nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
81 del 2008;
” ” ” b) “«Enti”», le” amministrazioni” che” costituiscono” il” SINP:” il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,” il” Ministero” della
salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province” autonome
di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione” contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL);
” ” ” c) “«SPC”», il” sistema” pubblico” di” connettivita'” di” cui” agli
articoli 73 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005;
” ” ” d)” “«servizi” informatici”»,” le” procedure” applicative” messe” a
disposizione dalle amministrazioni” per” consentire” la” trasmissione
informatica dei dati di cui” all'articolo” 3,” secondo” le” modalita'
stabilite all'articolo 4, del” presente” decreto,” in” conformita'” a
quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo” n.” 82″ del
2005 ;
” ” ” e) “«regole tecniche”», le” disposizioni” di” cui” al” decreto” del
Presidente del Consiglio dei” ministri” 1″°” aprile” 2008,” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21″ giugno” 2008,” n.” 144,” recante” regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico” di
connettivita' (SPC) previste dall'articolo 71 del decreto legislativo
n. 82 del 2005 nonche' le modalita' definite nelle specifiche” e” nei
documenti” tecnico-operativi” pubblicati” dall'Agenzia” per” l'Italia
Digitale (gia' DigitPA) a decorrere dal 14 ottobre 2005 e” successivi
aggiornamenti,” recanti” i” requisiti” ” del” ” sistema” ” pubblico” ” di
cooperazione” ” (SPCoop)” ” e” ” le” ” specifiche” ” ” e” ” ” standard” ” ” per
l'interoperabilita', cooperazione applicativa e accesso (SICA);
” ” ” f)” “«cooperazione” applicativa”»,” l'interazione” tra” i” ” sistemi
informatici” delle” pubbliche” amministrazioni” regolamentata” ” dalle
regole tecniche SPCoop di cui alla lettera e), che avviene tramite le
porte di dominio;
” ” ” g) “«accordo di” servizio”»,” atto” tecnico” che” ha” lo” scopo” di
definire” le” ” prestazioni” ” del” ” servizio” ” e” ” le” ” modalita'” ” di
erogazione/fruizione,” ovvero” le” funzionalita'” del” servizio,” ” le
interfacce di scambio” dei” messaggi” tra” erogatore” e” fruitore,” i
requisiti di qualita' del” servizio” dell'erogazione/fruizione,” e” i
requisiti” di” ” sicurezza” ” dell'erogazione/fruizione.” ” E'” ” redatto
dall'erogatore in collaborazione con i” fruitori” secondo” le” regole
tecniche di cui alla lettera e) e viene reso pubblico” dall'erogatore
attraverso le” infrastrutture” condivise” dal” SPC” (registro” SICA).
L'erogatore e' inoltre responsabile della gestione del ciclo di” vita
dei propri accordi di” sevizio” e” dell'erogazione” del” servizio” in
conformita' con gli accordi;
” ” ” h)” “«porta” di” dominio”»,” componente” architetturale” ” del” ” SPC
attraverso” ” il” ” quale” ” si” ” accede” ” ” al” ” ” dominio” ” ” applicativo
dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;
” ” ” i) “«credenziali di autenticazione”», i dati ed i” dispositivi,” in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa” univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
” ” ” l) “«profilo di” autorizzazione”»,” l'insieme” delle” informazioni,
univocamente associate a una persona, che consente di” individuare” a
quali” dati” essa” puo'” accedere,” nonche'” i” trattamenti” a” ” essa
consentiti;
” ” ” m) “«rete infranet”», rete per l'interconnessione e la cooperazione
in” ambito” ” SPC” ” tra” ” i” ” sistemi” ” informativi” ” della” ” pubblica
amministrazione;
” ” ” n) “«identita' federata”», gestione” delle” identita'” digitali” in
modo trasversale a due o piu' organizzazioni federate” come” definita
in SPC;
” ” ” o) “«tracciatura”»,” tracciamento” delle” operazioni” compiute” con
identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati;
” ” ” p) “«carta nazionale dei” servizi”»,” il” documento” rilasciato” su
supporto informatico per consentire l'accesso per via” telematica” ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
” ” ” q) “«carta” d'identita'” elettronica”»,” il” documento” d'identita'
munito” di” elementi” per” l'identificazione” fisica” ” del” ” titolare
rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con
la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del” suo
titolare.
” 2. Per le altre definizioni in materia di “«salute e” sicurezza” nei
luoghi di lavoro”», si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo
2 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
” 3.” Per” le” altre” definizioni” in” materia” di” ” “«amministrazione
digitale”»” si” fa” riferimento” a” ” quelle” ” contenute” ” nel” ” Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto” legislativo” n.” 82
del 2005.
” 4. Per le altre definizioni in” materia” di” “«protezione” dei” dati
personali”» si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo” 4″ del
decreto legislativo n. 196 del 2003.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 2
”
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Finalita' ed ambito di applicazione
”
” 1. Il SINP si basa sulla” cooperazione” applicativa” tra” gli” enti
indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b).
” 2. Il presente decreto definisce:
” ” ” a) il funzionamento del SINP;
” ” ” b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
” ” ” c) i dati del SINP e i relativi standard;
” ” ” d) le regole tecniche finalizzate alla” trasmissione” informatica
dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
” ” ” e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;
” ” ” f) le misure di sicurezza e le” responsabilita'” nell'ambito” del
SINP.
” 3. Per quanto concerne il monitoraggio” della” produzione” e” della
qualita' dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole” adottate
dall'INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati” all'articolo
1, comma 1, lettera b).
” 4. Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per
consentire la trasmissione all'INAIL dei dati” che” costituiscono” il
flusso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici” minimi
stabiliti nel presente decreto.
” 5. Il SINP viene reso disponibile per ciascun” ente” attraverso” un
portale basato su” un'infrastruttura” dell'INAIL,” con” le” modalita'
tecniche definite negli articoli 4, 6 e 7.
” I contenuti disponibili – ivi compresi i” livelli” di” accesso,” le
chiavi di ricerca e i criteri di lettura delle” informazioni” -” sono
correlati alle specifiche funzioni” e” ruoli,” precisamente” indicati
negli allegati E) e F). I contenuti degli allegati E) e F)” non” sono
suscettibili di modifica secondo la procedura ” prevista” all'articolo
3, comma 5.
” 6.” Il” SINP” rende” disponibile” agli” enti” ” fruitori,” ” di” ” cui
all'allegato E), strumenti di accesso e di analisi dei dati” ritenuti
adeguati dal tavolo tecnico di cui all'articolo 5 nel rispetto” degli
articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,” n.” 196,
riservati” ai” soggetti” legittimati” ad” accedere” ai” dati” di” cui
all'allegato A, in base alle specifiche funzioni in concreto” svolte,
anche in relazione alla competenza territoriale.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 3
”
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Dati contenuti nel SINP
”
” 1. Il SINP contiene unicamente i dati individuati nell'allegato” A)
e periodicamente conferiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b).
” 2. Per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo” 8,” comma
4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 le forze armate,” le” forze
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco” partecipano” al
sistema” informativo” relativamente” alle” ” attivita'” ” operative” ” e
addestrative con i dati” relativi” agli” infortuni” e” alle” malattie
professionali” del” personale” appartenente” ” ai” ” rispettivi” ” ruoli
organici. I predetti dati, preventivamente anonimizzati e” aggregati,
sono comunicati” al” SINP” per” il” tramite” dell'INAIL” con” cadenza
annuale, per fini statistici. Per le forze” armate,” compresa” l'Arma
dei carabinieri, i dati sono forniti dal Ministero della difesa.” Per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i” dati
sono forniti dal Ministero dell'interno e, per la Guardia di finanza,
dal” Ministero” dell'economia” e” delle” finanze,” per” ” la” ” Polizia
penitenziaria dal Ministero della giustizia, per il” Corpo” forestale
dello Stato dal Ministero” delle” politiche” agricole,” alimentari” e
forestali.
” 3.” Le” informazioni” che” derivano” dalla” elaborazione” dei” dati
contenuti nel SINP, in conformita' con quanto disposto” dall'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per” le” finalita'
di” orientamento,” programmazione,” ” pianificazione” ” e” ” valutazione
dell'efficacia di azioni” di” prevenzione” degli” infortuni” e” delle
malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative” attivita'
di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli” di
efficacia” degli” interventi,” ” devono” ” consentire” ” la” ” conoscenza
necessaria a tali finalita', con particolare riguardo a:
” ” ” a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei
settori produttivi,” delle” dimensioni,” della” consistenza” e” della
qualificazione delle imprese e delle Unita' produttive, nonche' delle
dinamiche occupazionali, della” distribuzione” e” della” composizione
della forza lavoro, secondo la classificazione per categoria di” dati
di” cui” all'allegato” A),” fonte” informativa” di” provenienza” ” per
competenza e ruoli in materia” di” salute” e” sicurezza” sul” lavoro,
tipologia di dati” e” operazioni” eseguibili” sui” dati” sensibili” e
giudiziari di cui all'allegato F);
” ” ” b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere,” che” origina
dalla elaborazione di dati personali e giudiziari” dei” lavoratori” e
dati sensibili, ivi” compresi” i” dati” dei” registri” degli” esposti
previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni,” nonche'
i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81
del 2008 secondo la classificazione per” categoria” di” dati” di” cui
all'allegato A), fonte informativa di provenienza” per” competenze” e
ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di” dati
e operazioni eseguibili” sui” dati” sensibili” e” giudiziari” di” cui
all'allegato F);
” ” ” c) per” ogni” settore” ed” attivita',” ivi” compreso” il” settore
marittimo, quadro di” salute” e” sicurezza” dei” lavoratori” e” delle
lavoratrici comprendente i dati sugli eventi” e” problemi” di” salute
relativi a infortuni” o” malattie” professionali” da” lavoro,” eventi
morbosi e mortali potenzialmente” connettibili” al” lavoro” derivanti
dalle fonti gia' individuate dal protocollo INAIL – Regioni -” ISPESL
2007 richiamato dall'articolo 8 del decreto” legislativo” n.” 81″ del
2008, nonche' dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a
un giorno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo” n.” 81″ del
2008 (ex registri infortuni),” dalle” banche” dati,” dai” sistemi” di
sorveglianza, dai registri secondo la classificazione” per” categoria
di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza, per
competenze e ruoli in materia” di” salute” e” sicurezza” sul” lavoro,
tipologia di dati” e” operazioni” eseguibili” sui” dati” sensibili” e
giudiziari di cui all'allegato F);
” ” ” d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte,
derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione elaborati
secondo le indicazioni dei comitati di coordinamento regionale di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dai” piani” di
settore dell'INAIL, implementati” a” seguito” dell'incorporazione” di
ISPESL e IPSEMA (quali azioni” di” sistema,” soluzioni” sperimentate,
metodologie,” buone” pratiche)” in” relazione” ” alle” ” priorita'” ” di
intervento individuate secondo la classificazione” per” categoria” di
dati di cui all'allegato A), fonte” informativa” di” provenienza” per
competenze e ruoli in materia di salute” e” sicurezza” sul” lavoro” e
tipologia di dati di cui all'allegato F);
” ” ” e)” quadro” degli” interventi” di” vigilanza” delle” ” istituzioni
preposte, comprendente” i” dati” analitici” e” quelli” relativi” alle
violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul” lavoro,
acquisiti nello svolgimento delle attivita'” ispettive” condotte” dai
soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in
ogni settore di attivita' ivi compreso il settore marittimo,” secondo
la classificazione per categoria di” dati” di” cui” all'allegato” A),
fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e tipologia di dati di cui all'allegato
F);
” ” ” f)” il” quadro” relativo” ” agli” ” infortuni” ” sotto” ” la” ” soglia
indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di” attivita'
secondo la classificazione per categoria di dati di cui” all'allegato
A), fonte informativa” di” provenienza” per” competenza” e” ruoli” in
materia di salute” e” sicurezza” sul” lavoro,” tipologia” di” dati” e
operazioni eseguibili sui dati sensibili di cui all'allegato F);
” 4. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:
” ” ” a) allegato A) “«schema” dati” SINP”»,” contenente” la” descrizione
puntuale dei dati di cui ai commi 2 e 3;
” ” ” b) allegato B) “«sistemi di classificazione”»,” contenente” tabelle
ausiliarie utilizzate per assegnare i” valori” ad” alcuni” dei” campi
contenuti nell'allegato A);
” ” ” c) allegato C) “«formati di” trasmissione” dei” dati” del” sistema
informativo SINP”»;
” ” ” d) allegato D) “«servizi di cooperazione applicativa del SINP”»;
” ” ” e) allegato E)” “«Enti” fruitori”»,” contenente” l'indicazione” dei
soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato” A),” in
base” alle” specifiche” funzioni” in” concreto” rivestite,” anche” in
relazione alla rispettiva” competenza” territoriale” e,” per” ciascun
soggetto, le macrocategorie di dati di cui all'articolo 8,” comma” 6,
del decreto legislativo n.” 81″ del” 2008,” le” fonti” normative,” le
rilevanti finalita' di interesse pubblico, le tipologie” di” dati” ai
sensi del decreto” legislativo” n.” 196″ del” 2003″ e” le” operazioni
eseguibili sui dati sensibili e giudiziari;
” ” ” f)” allegato” F)” “«Enti” fornitori”»,” contenente” ” per” ” ciascuna
macrocategoria” di” cui” all'articolo” 8,” comma” ” 6,” ” del” ” decreto
legislativo n. 81 del 2008, le categorie dei dati di cui all'allegato
A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli” degli
enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo
n. 196 del 2003 e le” operazioni” eseguibili” sui” dati” sensibili” e
giudiziari.
” 5. Gli allegati di cui al comma 4, fermo restando” quanto” previsto
all'articolo 2, comma 5, sono modificabili con decreto” del” Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute,” di
concerto con” il” Ministro” per” la” semplificazione” e” la” pubblica
amministrazione, sentito” il” garante” per” la” protezione” dei” dati
personali, acquisito il parere” della” Conferenza” permanente” per” i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento” e
di Bolzano, nel rispetto dei criteri fissati dal presente” decreto” e
della vigente normativa in materia di protezione dei dati” personali.
Tali modifiche possono essere proposte da ciascun” ente” al” fine” di
consentire miglioramenti e adeguamenti delle funzionalita' del SINP e
sono” sottoposte” alle” valutazioni” del” tavolo” ” tecnico” ” di” ” cui
all'articolo 5.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 4
”
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Modalita' di trasmissione
”
” 1.” I” dati” di” cui” all'articolo” 3″ ” devono” ” essere” ” trasmessi
esclusivamente” per” il” tramite” ” dei” ” servizi” ” informatici” ” resi
disponibili dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
” 2. La trasmissione” telematica” dei” dati” di” cui” all'articolo” 3
avviene mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito” del
SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto
legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita'” alle” relative” regole
tecniche. Per le forze armate e” le” forze” di” polizia” e” il” Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui” all'articolo” 3,” comma” 2,” e
nelle more dell'adeguamento dei sistemi” e” della” realizzazione” dei
servizi di cui al” comma” 1,” la” trasmissione” telematica” dei” dati
avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo” sicurezza,
tracciabilita' e responsabilita' del trasferimento.
” 3. L'accesso al SINP avviene” nel” rispetto” delle” regole” per” il
trattamento dei dati e delle misure di” sicurezza” e” responsabilita'
indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la” rete” infranet” sia” per
l'accesso ai servizi on line che” per” il” richiamo” dei” servizi” in
cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet)” per” la
consultazione on line di dati oggetto di diffusione.
” 4. Le strutture dei dati” e” le” modalita'” di” interscambio” degli
stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli” accordi” di
servizio di cui all'articolo 17, comma 1,” lettera” h),” del” decreto
legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle regole tecniche di
cui all'articolo 1, lettera” e)” del” presente” decreto,” nonche'” in
conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1, del
decreto legislativo n. 82 del 2005.
” 5.” I” servizi” di” cooperazione” applicativa” saranno” ” pubblicati
nell'apposito catalogo dei servizi SICA.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 5
”
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Tavolo tecnico per lo sviluppo
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” e il coordinamento del SINP
”
” 1. Per l'attivita' di sviluppo, raccordo e coordinamento” del” SINP
viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento
del SINP composto da due rappresentanti del Ministero” del” lavoro” e
delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore” del
tavolo, da un” rappresentante” del” Ministero” della” salute,” da” un
rappresentante del Ministero per la” semplificazione ” e” la” pubblica
amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno,” da
un rappresentante del Ministero della difesa,” da” un” rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze,” da” due” rappresentanti
dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e” delle” province
autonome di Trento” e” di” Bolzano” designati” dalla” Conferenza” dei
presidenti delle regioni e delle province autonome” di” Trento” e” di
Bolzano. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera c), sono” invitati
in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti
dei ministeri competenti.
” 2. Il tavolo tecnico, nel rispetto degli indirizzi e” delle” regole
forniti dalla Commissione di coordinamento del” Sistema” pubblico” di
connettivita' e in conformita'” con” le” linee” guida,” le” modalita'
operative, il” funzionamento” dei” servizi” e” le” procedure” per” la
cooperazione applicativa emanati dalla Commissione” di” coordinamento
per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettivita' di
cui all'articolo 79 del decreto legislativo n.” 82″ del” 2005,” sulla
base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5″ del” decreto
legislativo n. 81 del 2008 e a” supporto” della” commissione” di” cui
all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo:
” ” ” a)” ” verifica” ” l'adeguatezza” ” delle” ” modalita'” ” tecniche” ” di