Salute e Sicurezza Imprese artigiane e PMI

Corretta applicazione delle disposizioni di legge, con particolare riferimento ai titolari e lavoratori delle imprese artigiane

Salute e Sicurezza Imprese artigiane e PMI

sicurezza_lavoroSalute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare Volume, realizzato dall'Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Lombardia (OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), che vuole favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge, con particolare riferimento ai titolari e lavoratori delle imprese artigiane.

Negli ultimi anni si è finalmente posta attenzione al problema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un'attenzione crescente, sia perché il problema è oggettivamente serio, sia perché il legislatore ha posto sempre maggiore riguardo all'adozione di leggi significative in merito. Il primo testo legislativo che ha portato imprenditori e opinione pubblica a occuparsi del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato il Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994. Lo stesso D.Lgs. 626/94 è stato ritenuto ormai obsoleto, ed è stato a tutti gli effetti cancellato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (successivamente integrato e corretto, in particolare dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106). In questo fascicolo desideriamo pertanto analizzare il Decreto 81/08 (detto anche Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) con tutte le sue conseguenze.

In ossequio ai compiti assegnatigli, ecco che l'Organismo Paritetico Territoriale Artigiano desidera creare con questa pubblicazione un mezzo informativo per una corretta applicazione delle disposizioni di legge, ad uso dei titolari e dei lavoratori delle imprese dell'Artigianato. L'obiettivo che ci si pone è quello di fornire uno strumento di consultazione che consenta al lettore di trovare le informazioni basilari necessarie a migliorare i comportamenti sul luogo di lavoro e a conoscere gli obblighi di legge, con la speranza di fornire un piccolo ma utile contributo affinché si realizzi una concreta prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Il D.Lgs. 81/08 chiede ad ogni azienda, con unica esclusione delle ditte individuali senza dipendenti, di analizzare i rischi presenti e di predisporre un piano di interventi, contenente le misure da adottare per migliorare gli standard di sicurezza. Detta analisi dei rischi si concretizza con la predisposizione del Documento di valutazione dei rischi. Risulta evidente come questo adempimento abbia notevole significato in un'ottica di prevenzione: analizzare i rischi, valutarne la probabilità  di accadimento e il danno eventualmente cagionato e stabilire come intervenire costituiscono infatti un importante strumento di conoscenza delle normative vigenti, degli obblighi di legge, della realtà  aziendale e degli strumenti di intervento disponibili. In altre parole, finalmente non occorrerà  attendere l'infortunio per scoprire di avere contravvenuto qualche norma o di avere disatteso di emanare o fare rispettare procedure di lavoro o di sorveglianza, a volte banali ma in grado di rendere effettivamente applicate le misure esistenti sulla carta.

Il secondo obbligo fondamentale dettato dal D.Lgs. 81/08 è invece quello della formazione. Ad ogni azienda è chiesto di organizzare la sicurezza, incaricando una o più persone di ricoprire ruoli di responsabilità . In azienda sono infatti presenti figure quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e gli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Ogni azienda si trova quindi a creare un Organigramma della sicurezza, la cui composizione dovrà  essere resa nota a tutto il personale operante in azienda. Inoltre si chiede in maniera specifica (art. 36 e 37 del Decreto) di provvedere alla formazione e all'informazione di ciascun lavoratore.

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