La sicurezza antincendio negli ospedali

Cos' e' la prevenzione incendi

La sicurezza antincendio negli ospedali

SICUREZZA_ANTINCENDIO_OSPEDALIDocumento redatto dal dott. ing. Emilio Milano nell'ambito del progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l'Università  degli Studi Roma Tre, coinvolgendo tra i propri partner Enti ed Istituzioni di prestigio quali: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Capo III – Art. 13 (S.O.G.U. Serie Generale – n. 80, del 05/04/2006). La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità  delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, i predetti obiettivi sono garantiti applicando le misure di prevenzione incendi contenute nel D.M. 18/09/02 (G.U. n. 227, del 27/09/2002).
La pubblicazione del Decreto 18/9/20002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” accomuna nei criteri di approccio le varie strutture sanitarie esistenti, raggruppandole in tre categorie:
– ospedaliere (art.1 comma a D.M. 18/9/2002)
– di ricovero (art.1 comma b D.M. 18/9/2002)
– ambulatoriali (art.1 comma c D.M. 18/9/2002)
Ospedali, case di cura e simili fino a 25 posti letto Caratteristiche generali”  Le strutture sanitarie fino a 25 posti letto (tra cui anche ambulatori, presidi di riabilitazione privi di posti letto, ecc.) non hanno l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. In tal caso, quindi, le disposizioni ed i criteri di prevenzione incendi previsti nel D.M. 18/09/02 devono essere rispettati autonomamente dai professionisti nel corso della progettazione e della realizzazione dell'edificio e dal titolare dell'attività  nel corso della gestione della struttura sanitaria.
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto Caratteristiche generali I titolari di ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto (D.M. 16.02.82 – punto 86) devono richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio il parere di conformità  sul progetto e, prima di porre in esercizio l'attività , richiedere il certificato di prevenzione incendi. Il certificato ha validità  pari a 6 anni, tuttavia, qualora nell'ambito della struttura sanitaria siano previste altre attività  secondarie anch'esse soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M. 16/02/82 (Impianti termici a gas, Gruppi elettrogeni, Autorimesse, depositi e laboratori) deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi per l'intero complesso con scadenza triennale.
Ambito di applicazione della normativa Il D.M. 18/09/02 (art. 1)

si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che sono così classificate in relazione alla tipologia di prestazioni erogate:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno

b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale

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