Prevenzione incendi obiettivi e competenze

Obiettivi e competenze Il quadro legislativo Due Diligence e prevenzione incendi

Prevenzione incendi obiettivi e competenze

Obiettivi e competenze Il quadro legislativo Due Diligence e prevenzione incendiIl progetto formativo, rivolto specificatamente alle professioni deputate alla sicurezza nelle strutture sanitarie, nasce dalla collaborazione tra l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l'Università  degli Studi Roma Tre, coinvolgendo tra i propri partner Enti ed Istituzioni di prestigio quali: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Università  Cattolica del Sacro Cuore, Luiss Business School. Intervento di Ing. Massimo Babudri Presidente Commissione Antincendio: Edilizia Civile ROMA 15 – 16 Aprile 2016

Decreto del presidente della repubblica 1″°agosto 2011, n. 151 regolamento recante semplificazione della ” disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ministero dell'interno – decreto 7 agosto 2012 disposizioni relative alle modalità  di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del presidente della repubblica 1″° agosto 2011, n. 151.

Il regolamento individua 80 attività  soggette ai controlli di prevenzione incendi disciplina il deposito e l'esame dei progetti le visite tecniche le deroghe la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio attribuite alla competenza del corpo nazionale dei vigili del fuoco attualizzato l'elenco delle attività  sottoposte ai controlli di prevenzione incendi introdotto il principio di proporzionalità  che correla le attività  di nuova definizione a tre categorie A- B – C gravità  del rischio dimensione complessità  che contraddistingue l'attività .
A: attività  dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità , legato alla consistenza dell'attività , all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente
B: attività  presenti in a, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità , nonché le attività  sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità  inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore'
C: attività  con alto livello di complessità , indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'

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