Campi elettromagnetici schema decreto legislativo in arrivo

E' in fase di predisposizione il testo di recepimento della direttiva nella normativa italiana

Campi elettromagnetici schema decreto legislativo in arrivo

Campi elettromagnetici schema decreto legislativoLa Direttiva sui campi elettromagnetici (Direttiva 2013/35/UE), entrata in vigore il 29 giugno 2013 riguarda le prescrizioni minime di salute e sicurezza per l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. La”  Direttiva, per quanto riguarda la valutazione del rischio, rimanda all'uso di guide pratiche (non vincolanti), messe a disposizione dalla Commissione europea. E' in fase di predisposizione il testo di recepimento della direttiva nella normativa italiana. In questi giorni è in fase di discussione lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici, che alla sua pubblicazione, sostituirà  il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08.
Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa definizione inglese Non-Ionizing Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Questàultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz – 3×104 THz) e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz). La pubblicazione prima della direttiva 2012/11/UE e poi della direttiva 2013/35/UE sono stati modificati i termini di entrata in vigore delle disposizioni relative al Titolo VIII (Agenti Fisici), capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici) del D.Lgs. 81/2008: entrata in vigore che è spostata al 1″° luglio 2016. In ogni caso, in attesa della riformulazione del Titolo VIII capo IV del D.Lgs. 81/2008, ai fini del recepimento della nuova direttiva rimane valido il principio generale – art.28 e art. 181 del D.Lgs. 81/2008″  – che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con riferimento anche a quelli derivanti dalle esposizioni a campi elettromagnetici. Nelle attività  lavorative ove siano presenti macchinari o impianti”  emettitori di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi,”  è in genere sempre possibile individuare un insieme di misure di tutela di tipo organizzativo e/o procedurale, che se messe in atto, consentono di:
a) prevenire l'esposizione di individui con controindicazioni assolute o relative ai livelli esposizione associati agli apparati;
b) ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici irradiati da tali apparati.
La Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26/05/2016, ha espresso un parere favorevole sul Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute in merito all'esposizione dei lavoratori a rischi da Campi Elettromagnetici (CEM). Tale Decreto Legislativo modificherà  il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 adeguandolo appunto alle previsioni della Direttiva 2013/35/UE che reca, tra l'altro, i nuovi valori di riferimento per l'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel documento emesso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che da il via libera all'attuazione della Direttiva 2013/35/UE, vengono richieste le seguenti modifiche/integrazioni:

  • all'articolo 207 relativamente alle definizioni con l'aggiunta al comma 1 di una lettera h): “lavoratori professionalmente esposti a campi elettromagnetici” e di una lettera i): “esposizione della popolazione a campi elettromagnetici”;
  • all'articolo 208 con l'aggiunta al comma 2 del seguente periodo: “il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici di cui all'articolo 207, comma i), rispetti le disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui alla Raccomandazione del Consiglio 1999/119/CE del 12 luglio 1999 (ovvero alle vigenti normative di tutela della popolazione da esposizione a campi elettromagnetici);
  • all'articolo 209 con l'integrazione del testo riprendendo la formulazione completa contenuta nella Direttiva UE in argomento la quale prevede che il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro.

In attesa del recepimento nel D.Lgs. 81/08 delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici attualmente contenute nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, che recepisce la Direttiva 2004/40/CE, abrogata però dalla recente Direttiva 2013/35/CE del 26/06/2013, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione del rischio per la salute e sicurezza dei propri lavoratori esposti a campi elettromagnetici. È infatti riconosciuto dalla più autorevole bibliografia (in particolare dall'ICNIRP) che i campi elettromagnetici determinano effetti sull'uomo per esposizione “acute”.

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