Approvata formazione RSPP 2016

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016

Approvato formazione RSPP 2016

formazione RSPP 2016La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e alle autonomie, Costa, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell 'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. SANCITO ACCORDO.

Il testo dovrà  essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e avrà  un breve periodo di “vacatio legis“, cioè il periodo che intercorre tra la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale e la sua effettiva entrata in vigore.

Ricordiamo che le figure dei responsabili e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione – con il medico competente – sono sostanzialmente le uniche figure per le quali il nostro legislatore prevede una particolare capacità  professionale ed un requisito di competenza tecnica predeterminato per legge. Chi svolge dette funzioni deve avere un background cognitivo e competenze professionali specifiche.

I punti salienti del nuovo accordo :

  • Durata, contenuti minimi e modalità  della formazione
  • Individuazione di ulteriori”  titoli”  di”  studio”  validi”  ai”  fini”  dell'esonero”  dalla”  frequenza ai corsi di formazione
  • Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
  • Requisiti dei docenti
  • Organizzazione dei corsi
  • Metodologia di insegnamento e apprendimento
  • Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
  • Valutazione degli apprendimenti
  • Riconoscimento formazione pregressa
  • Aggiornamento
  • Decorrenza aggiornamento
  • Attestazioni
  • Formazione e-learning
  • Disposizioni ” integrative”  e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37
  • Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Entrata in vigore

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell' accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006.

Pubblichiamo, in attesa del testo definitivo che non dovrebbe discostarsi dalla Bozza, la bozza che con l'incontro del 13 marzo 2016 tra le regioni e i ministeri concluse la fase tecnica di elaborazione del nuovo accordo per la formazione e l'aggiornamento di rspp e aspp (ma non solo) nel rispetto del mandato di cui all'art. 32 co. 5-bis”  e di quello di cui all'art. 37 co. 14-bis sempre del T.U. e un riassunto redatto da noi.

Tabella di sintesi dei nuovi corsi

Modulo A

Corso da 28 ore

Possibilità  di ricorso alla modalità  e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II

Adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativo

Suddivisione in Unità  Didattiche (UD)

” Modulo B

Modulo base comune da 48 ore

Ci sono solo 4 settori in cui è necessario integrare la formazione del modulo B comune con una formazione specialistica

SP1 agricoltura e pesca 12 ore

SP2 cave e costruzioni 16 ore

SP3 sanità  residenziale 12 ore

SP4 chimico – petrolchimico 16 ore

” Modulo C 24 ore Nuova articolazione dei contenuti in Unità  Didattiche (UD)
” Aggiornamenti ASPP: 20 ore nel quinquennio RSPP: 40 ore nel quinquennio

La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP – ASPP.

E-Learning

Nuovi criteri previsti nell'allegato II

Previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità  e-learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell'allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva

Modulo A

Aggiornamenti

Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità  e-learning anche per la formazione specifica

Tolto il numero massimo di partecipanti per i convegni valevoli come aggiornamento


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