La figura complessa del datore di lavoro per la sicurezza nelle università  tra vecchio e nuovo diritto

Il saggio esamina la specifica disciplina italiana della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle università  che risale ancora al d.m. n. 363/1998 nonostante che dal 2008 sia stata emanata una nuova regolamentazione generale della materia. In particolare si pone attenzione criticamente sulla figura del datore di lavoro per la sicurezza nell'università , sulla sua individuazione e sulle sue responsabilità , analizzando altresì le posizioni degli altri soggetti dai quali dipende la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'università .” 

sicurezza_lavoroLa figura complessa del datore di lavoro per la sicurezza nelle università  tra “vecchio” e “nuovo” diritto
di Paolo Pascucci
Professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università  di Urbino Carlo Bo

Il tema della sicurezza sul lavoro nell'università  si rivela complesso fin dalle fonti della materia, a proposito delle quali emerge quella che si può definire la tensione senza fine tra il vecchio ed il nuovo diritto della prevenzione.
Si tratta di un aspetto che non riguarda soltanto le università , ma quelle pubbliche amministrazioni (e non solo) per le quali l'art. 3, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008, sulla scorta dell'art. 2, paragrafo 2, della direttiva quadro n. 89/391/CE, ha previsto una disciplina speciale di adeguamento rispetto alle proprie disposizioni.
Il suddetto art. 3 ha infatti stabilito che, nei confronti di una serie fin troppo lunga di enti, le disposizioni del decreto del 2008 siano applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità  organizzative, mediante decreti ministeriali da emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le parti sociali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, restando fino ad allora provvisoriamente in vigore i vecchi decreti ministeriali emanati per quegli enti sulla base dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 626/1994.
Il termine per l'emanazione dei decreti di adeguamento è stato ripetutamente prorogato fino a che, con il d.l. n. 57/2012 è divenuto esclusivamente ordinatorio: infatti, da un lato, la temporanea e provvisoria vigenza dei vecchi decreti ex d.lgs. n. 626/1994 è stata subordinata non più alla scadenza del termine temporale per l'emanazione di quelli nuovi, bensì all'effettiva emanazione di questi; da un altro lato, è stata soppressa la previsione dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 secondo cui, decorso inutilmente il termine temporale, avrebbero trovato applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008.
Per le università , la vicenda dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale di adeguamento meriterebbe di essere annoverata tra le sequenze del capolavoro cinematografico di Wolfgang Petersen “a storia infinita”. Infatti, non essendo stato a tuttàoggi emanato alcun nuovo decreto, la disciplina della sicurezza sul lavoro in questàambito si rinviene ancora nel d.m. 5 agosto 1998, n. 363, nonostante che da qualche tempo stiano circolando bozze di un nuovo decreto non ancora approvato.

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