Autocarrozzerie i fattori di rischio sorveglianza sanitaria

Alcune indicazioni operative U.F. P.I.S.L.L. – Azienda Usl Toscana Centro

Autocarrozzerie i fattori di rischio sorveglianza sanitaria

autocarrozeriaNel ciclo lavorativo delle autocarrozzerie i fattori di rischio per i quali potrebbe scaturire l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), sono essenzialmente:
1) l'esposizione ad agenti chimici pericolosi;
2) l'esposizione a rumore;
3) l'esposizione a vibrazioni trasmesse agli arti superiori (mano-polso-gomito-spalla)
4) la presenza di movimenti ripetitivi che determinano un sovraccarico biomeccanico agli stessi arti ed infine le posture incongrue con sovraccarico biomeccanico del rachide.
La necessità  di effettuare la sorveglianza sanitaria prevista per legge scaturisce dall'eventuale presenza di fattori di rischio dannosi per la salute dei lavoratori ed innanzitutto riguardo la presenza di rischio chimico nelle lavorazioni in autocarrozzeria che sicuramente presentano attività  con agenti chimici sensibilizzanti che non possono esse re definite come “a rischio irrilevante per la salute” e pertanto nel corso della visita preventiva all'assunzione del lavoratore andrà  posta particolare attenzione alla presenza di storia personale o sintomatologia riferibile a problematiche allergologiche, sia cutanee sia respiratorie Per il rischio da agenti chimici l'obbligo della sorveglianza sanitaria è previsto dalla lettera b) dell'art. 229 del D.Lgs. 81/08 e si ha quando la valutazione di tali rischi conclude appunto per l'esistenza di un rischio “non irrilevante” per la salute. Vi sono delle mansioni specifiche all'interno del ciclo lavorativo (preparatori, stuccatori, verniciatori) all'interno delle quali esiste tale rischio “non irrilevante”. Possono essere presenti, altresì, prodotti tossici ed eventualmente cancerogeni/mutageni anche in alcuni prodotti ad esempio spray, che non esplicitano spesso dettagliatamente i componenti. Per il rischio da rumore l'obbligo del controllo sanitario della funzione uditiva si ha quando i livelli di esposizione allo stesso (Lex) risultano maggiori di 85 decibel su scala A, che è il valore superiore di azione, come previsto dall'art. 196 del D.Lgs. 81/08. Tale superamento ad esempio può avvenire tra gli addetti alle operazioni di battitura delle lamiere (battilama), lavorazione oggi diventata sempre più rara perché frequentemente si preferisce sostituire tutto il pezzo (ad es. il parafango), piuttosto che raddrizzarlo come si faceva di routine molti anni fa. Quando il livello di esposizione al rumore (Lex) risulta invece compreso tra 80 dB(A) (valore inferiore di azione) e 85 dBA, il controllo sanitario va effettuato se i lavoratori interessati ne fan no richiesta ed il medico competente ne conferma l'opportunità . Per il rischio da vibrazioni trasmesse alla mano ed al braccio, l'art. 204 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a livello di vibrazioni superiori a 2,5 m/sec”² (valore d'azione giornaliero ), oltre ai casi ritenuti necessari in base al giudizio del medico competente. Tali livelli si potrebbero raggiungere in coloro che fanno un uso abituale di strumenti vibranti adoperati a mano, come ad esempi o le levigatrici usate nella carteggiatura.

sicurezza_lavoro La sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle autocarrozzerie: alcune indicazioni operative

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