Abolizione registro infortuni ricorso CGIL

Abolizione registro infortuni ricorso CGIL

Denuncia_registro_infortuni_testo_28.4.2016  Ricorso_Ue_registro_infortuni_risposta_Commissione“'abolizione del Registro infortuni, strumento di analisi indispensabile per predisporre le misure preventive, è inaccettabile in un Paese in cui il numero di infortuni mortali e di malattie professionali denunciate hanno dimensioni preoccupanti. Per questo la Cgil ha fatto ricorso alla Commissione Europea contro il Decreto Legislativo n. 151/2015, attuativo del Jobs Act, che contiene tale previsione”. Questo l'annuncio dato dal sindacato di corso d'Italia.
“Il Decreto legislativo – sostiene la Cgil – viola la direttiva europea in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la Direttiva 89/391/CEE. In particolare – spiega nella nota – non rispetta l'obbligo dei datori di lavoro di tenere un elenco degli infortuni di cui siano stati vittime i suoi dipendenti, previsto dalla direttiva e recepito nella legislazione italiana proprio attraverso la tenuta del Registro Infortuni, introdotto più di cinquantàanni fa”. “'abolizione di questàultimo, non essendo accompagnata da nuove misure alternative di eguale efficacia, cancella uno strumento fondamentale per avere dati storici sull'andamento degli infortuni e per la prevenzione”.
Il provvedimento in questione, inoltre, per la Cgil “viola anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (artt. 31, 35 e 27), in quanto l'assenza di un'opportuna alternativa al Registro non assicura il diritto dei cittadini ad avere condizioni di lavoro giuste e dignitose, misure preventive adeguate nè il relativo diritto all'informazione e consultazione dei lavoratori nell'ambito dell'impresa”.
Ma oltre al merito nel ricorso si contesta anche il metodo: “secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE infatti – prosegue la nota – l'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della Direttiva europea in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non può avvenire mediante prassi amministrative modificabili a piacimento, ma deve seguire degli standard europei prestabiliti. Cosa che non è avvenuta”.
“Abolire il Registro è inaccettabile se si considera la preoccupante situazione che vive il nostro Paese”, dichiara il responsabile Salute e Sicurezza sul lavoro della Cgil nazionale Sebastiano Calleri, che ricorda come “nel 2015 gli infortuni sono diminuiti (-24 mila unità ), ma al contempo sono aumentate del 16,15% le denunce di infortunio mortale (+161 mila unità  nei primi undici mesi dell'anno) e nello stesso periodo sono cresciute quelle riguardanti le malattie professionali (+2,63%). Il quadro descritto dall'Inail – conclude Calleri – rende evidente la necessità  di aumentare l'attività  di monitoraggio e mantenere il Registro infortuni”.
La Cgil ricorre alla Commissione Europea sull'abolizione del registro infortuni prevista da uno dei decreti attuativi del Jobs Act

PERCHà‰? 1– La direttiva Europea in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro La Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 rappresenta la norma di riferimento a livelloeuropeo, e rientra nella tipologia della legislazione quadro, a cui i Paesi dell'Unione Europea si sono progressivamente adeguati recependone le indicazioni in modo più o meno restrittivo.
Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro ad oltre 270 milioni di lavoratori dell'UE è un obiettivo strategico della Commissione Europea, che collabora per tal fine con gli Stati membri, le parti sociali e con varie istituzioni e organismi dell'Unione Europea. Con la direttiva 89/391/CEE, quindi, il legislatore sovranazionale ha voluto statuire le norme basilari per ridurre i fattori di rischio concernenti le malattie legate alle attività  professionali e gli infortuni sui luoghi di lavoro. Prevenire i rischi, e operare per rendere il posto di lavoro un luogo più sicuro e più sano, è fondamentale non solo per migliorare la qualità  e le condizioni di lavoro, ma anche per promuovere la competitività  sul mercato delle imprese. In particolar modo, occorre prestare attenzione al contenuto dell'articolo 9, in cui vengono citati i vari obblighi dei datori di lavoro, tra cui:
a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; b)” ”  determinare” ”  le” ”  misure” ”  protettive” ”  da” ”  prendere” ”  e,” ”  se” ”  necessario,” ”  l'attrezzatura” ”  di protezione da utilizzare; c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità  di lavorare superiore a tre giorni di lavoro; d)” ”  redigere,” ”  per” ”  l'autorità ” ”  competente” ”  e” ”  conformemente” ”  alle” ”  legislazioni” ”  e/o” ”  prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro in cui siano state vittime i suoi lavoratori.
PERCHà‰? 2– Le norme del Jobs Act
L'elenco degli infortuni cui fa riferimento la suddetta Direttiva Europea in Italia è stato recepito con la tenuta del registro infortuni. Ai sensi di legge sul Registro Infortuni devono essere annotati cronologicamente gli infortuni” ”  che” ”  richiedono” ”  un'assenza” ”  dal” ”  lavoro” ”  di” ”  almeno” ”  un” ”  giorno,” ”  escluso” ”  quello dell'evento. Tutte le aziende pubbliche e private in cui siano occupati prestatori di lavoro devono possedere un Registro Infortuni, in conformità  con quanto previsto dal legislatore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro.
In Italia la disposizione della Direttiva Europea dell'art.9, par.1, lett.c viene violata con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015 in cui, tra le varie semplificazioni delle procedure a carico dei cittadini e imprese, il comma 4 enuncia l'abolizione del registro infortuni. Nel D.Lgs.n.151/2015 viene indicata in alternativa al registro infortuni la trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Istituto assicuratore.
Il comma 1-bis dell'art.18 del D.Lgs.81/08, stabiliva inoltre che le disposizioni relative alla tenuta del registro infortuni sarebbero rimaste in vigore fino all'emanazione del decreto sostitutivo del SINP (Servizio Informatizzato di gestione di tutti i dati relativi alla sicurezza del lavoro) e per i sei mesi successivi. Non essendo mai stato istituito il SINP, l'obbligo di tenuta del registro infortuni è sostanzialmente rimasto in essere sino all'entrata in vigore dell'art. 21 del D.Lgs. n.151/2015.
Lo scopo del registro infortuni (introdotto da più di 50 anni nella nostra legislazione), è quello di poter avere una dato storico e concreto sull'andamento degli infortuni sul posto di lavoro.
In questo caso non si sono pensate misure alternative con egual valore ed efficacia. La modalità  di registrazione dei dati, la loro conservazione, il tempo di conservazione e le condizioni per l'accesso dipenderanno da come verrà  istituito e regolamentato il SINP, tuttora in attesa di realizzazione.
Rispetto a tale situazione occorre innanzitutto osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della Direttiva n. 89/391/CEE non può avvenire mediante prassi amministrative modificabili a piacimento, ma deve seguire degli standard europei prestabiliti.
Inoltre la consultazione dei dati custoditi presso la Pubblica Amministrazione prevede l'espletamento di procedure di accesso agli atti amministrativi, a cui seguono i ben noti lunghi tempi di attesa per i richiedenti. Da qui l'impossibilità  per il datore di lavoro stesso e per i soggetti che rivestono rilevanti funzioni in materia di sicurezza sul lavoro di accedere ai dati per fini prevenzionistici in tempi ragionevoli.
Un'ulteriore discordanza tra la normativa cogente e la Direttiva Europea è rintracciabileproprio sull'accesso ai dati infortunistici. Infatti nell'art.18,comma 1 lett.O) del D.L.gs. 81/08viene sancito l'obbligo per il datore di lavoro di consultazione dei dati infortunistici solo nei confronti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, contrariamente a quanto affermato nella Direttiva Europea, che estende il diritto d'accesso anche ad altre figure cheoperano in materia di sicurezza, quali il medico competente, gli addetti al Servizio di prevenzione e l'ente pubblico.
Il successivo punto di violazione della Direttiva riguarda la conservazione nel tempo deidati, in quanto la disposizione di legge, abolendo l'obbligo di tenuta del registro infortuni,con effetto dal 23 Dicembre 2015, incide non solo sugli eventi infortunistici successivi a tale data, ma potenzialmente anche su quelli precedenti; quindi, abolendo l'obbligo di tenuta del registro, non si impone affatto”  la conservazione dello stesso, anche con riferimento a quelli antecedenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Rispetto alla conservazione del registro contenente i dati fino al Dicembre 2015 si è espresso l'INAIL nella circolare n.92/2015, in cui viene espressamente data disposizione dell'obbligo di conservazione del registro. Si tratta comunque di una disposizione che non prevede una sanzione effettiva, quindi non risulta sufficiente a garantire la tutela dei dati contenuti nel registro.
L'eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni ha portato quindi alla violazione della Direttiva europea 89/391/CEE, e inoltre alla violazione degli artt. 31, 35 e 27 della
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto l'assenza di un'opportuna alternativa al registro non assicura il diritto dei cittadini di avere condizioni di lavoro giuste e dignitose, misure preventive adeguate e relativo diritto all'informazione e consultazione dei lavoratori nell'ambito dell'impresa.
PERCHà‰? 3– Cosa ha fatto la Cgil prima del ricorso In seguito a questa controversia sull'abolizione del registro infortuni, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha cercato di influire sul dibattito parlamentare, proponendo davanti alla Commissione lavoro della Camera dei Deputati il 30 Giugno 2015 e davanti alla Commissione lavoro del Senato il 1″° Luglio 2015, una serie di emendamenti al testo dello schema di decreto legislativo, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità .
Il punto primo del ricorso si verifica perché non sono state istituite delle sufficienti misure alternative alla tenuta del registro infortuni.
Tra gli emendamenti contenuti nelle disposizioni proposte, occorre segnale due che riguardano il nodo centrale della questione:
– emendamento soppressivo dell'intera lett.i) dell'art.20,comma 5 del D.L.gs 151/2015, con la” ”  seguente” ”  motivazione:” ”  il” ”  mantenimento” ”  del” ”  registro” ”  infortuni” ”  è” ”  necessario” ”  ai” ”  fini dell'entrata in vigore del Sinp (Servizio informatizzato di gestione di tutti i dati relativi alla sicurezza del lavoro), pena l'impossibilità  di riscontro dei dati aziendali sugli infortuni stessi;
– emendamento soppressivo dei punti 1 e 2 dell'articolo 21,comma 1, lett.c), del suddetto schema di decreto legislativo, là  ove modificano l'art.54 del D.P.R. N.1121/1965, con la seguente motivazione: occorre mantenere l'obbligo di comunicazione e di denuncia alla pubblica sicurezza (secondo le modalità  vigenti) dell'infortunio che ha causato inabilità  al lavoro per più di tre giorni al fine di rende possibile una tracciabilità  delle cause che hannoportano agli accadimenti e alle relative violazioni delle norme antinfortunistiche avvenute.
PERCHà‰? 4– La situazione degli infortuni in ItaliaAlla luce delle riflessioni precedentemente analizzate, occorre aggiungere un ulteriore sguardo su quelli che sono i dati infortunistici relativi al periodo Gennaio – Dicembre 2015,
presentati dall'INAIL, in cui si rappresenta la situazione italiana ad oggi:
– INFORTUNI DENUNCIATI: 632.665 ” ”  Rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 658.514 -3,92%
– INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI: 1.172 ”  Rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014 in cui erano 1.009 +16,15%
– MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE ”  Rispetto al periodo gennaio- dicembre 2014 in cui erano 57.485 +2,63%
Dall'analisi dei presenti dati si nota la diminuzione degli infortuni sul lavoro (meno 24 mila unità ), ma al contempo l'incremento del 16,15% delle denunce di infortunio mortale che vedono un più 161 unità  nei primi undici mesi del 2015.
Per quanto riguarda le malattie professionali, dai dati Inail (Open Data) relativi ai primi undici mesi dell'anno 2015, risulta che sono state notificate 58.998 denunce contro le 57.485 dello stesso periodo del 2014, con un incremento del 2,63%.
Escludendo” ”  il”  trend” ”  positivo” ”  che” ”  si”  riscontra” ”  nell'andamento”  del”  numero” ”  di” ”  infortuni denunciati, i risultati che descrivono la situazione rispetto al numero di infortuni mortali e le malattie professionali denunciate riportano una situazione preoccupante, che necessita di un'attività  di monitoraggio maggiore e del mantenimento del registro infortuni come mezzo di analisi necessario al fine di predisporre misure preventive idonee atte a prevenire infortuni e malattie professionali.
PERCHà‰? 5– Alcuni altri ricorsi fatti in materia di SSL Qui di seguito sono elencati alcuni ricorsi effettuati da Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in materia di violazioni alla Direttiva quadro europea:
1. Denuncia CHAP 2013/02072; relativa alle modifiche al D.L.gs 81/08 dettate dal Decreto del Fare-Legge n.98/2013, procedura d'inflazione per:
” a. Deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'art.5 della Direttiva Europea 89/391/CEE); (La cosiddetta SALVAMANAGER)”  b. Proroga dei termini prescritti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche”  sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'art.9 della Direttiva 89/391/CEE).
2. Denuncia alla Commissione Europea per il Decreto detto “Milleprologhe 2016” per l'adeguamento antincendio nelle strutture ricettive turistico-alberghiero con oltre 25 posti letto. Con questa ennesima proroga, ad esempio, si dimostra:
– l'incapacità  di trovare idonee soluzioni per migliorare adeguatamente la sicurezzaantincendio di queste strutture;
– si consente a molti alberghi italiani di essere non a norma con la normativa antincendio e di non rispettare quanto richiesto dalle” ”  Direttive Europee 89/391/CEE e 89/654/CEE.

**** Denuncia_registro_infortuni_testo_28.4.2016

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