FAQ Formazione Sicurezza Lavoro

Come gestire la formazione, che cos'è una piattaforma e-learning, come erogare la formazione in aggiornamento

FAQ Formazione Sicurezza Lavoro

faqLe FAQ sono tratte dal documento domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di aprile 2016 SPORTELLO INFORMATIVO INFO.SICURI – REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE SANITA'. Sulla formazione della sicurezza nei luoghi di lavoro esistono in giro tantissime versioni, su come gestire la formazione, che cos'è una piattaforma e-learning, come erogare la formazione in aggiornamento etc..
Queste sono alcune delle risposte proposte da INFO.SICURI – REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE SANITA'

La”  comunicazione da farsi agli organismi paritetici riguardo la”  formazione”  dei lavoratori deve essere fatta anche per gli aggiornamenti?
Si ritiene che l'indicazione contenuta nell'art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08 e relativa alla comunicazione agli organismi paritetici si riferisca ai soli corsi di formazione.

I corsi di aggiornamento per RSPP hanno anche validità  come aggiornamenti per formatori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro? ” 
Si”  ritiene”  che”  il”  soggetto”  formatore”  possa”  prevedere”  la”  validità ”  di”  un”  corso”  di”  aggiornamento per RSPP anche per formatori in materia di sicurezza, inserendolo nel progetto formativo.

In caso un RSPP non adempia all'aggiornamento previsto per il modulo B entro il quinquennio”  cosa”  accade?”  Decade”  la”  qualifica”  e”  deve”  frequentare”  di”  nuovo”  il”  corso per tutti i Moduli A, B e C? Deve frequentare ex novo il modulo B, oppure la qualifica decade fino a che non abbia adempiuto all'aggiornamento? ” 
Il”  completamento”  dell'aggiornamento”  consente”  di”  riacquisire”  la”  fruibilità ”  relativa al credito”  del Modulo B, consentendo a R-ASPP di recuperare la propria operatività .

I corsi e-learning sono riconosciuti dall'ASL competente ai controlli? Se sì, è necessario verificare alcuni requisiti?
La modalità  e-learning è prevista dalla norma limitatamente ad alcuni percorsi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Ad esempio è possibile effettuare in e-learning la formazione generale del lavoratore, mentre non è ammessa tale modalità  per la formazione specifica (accordo 221 – del 21/12/2011)”  ugualmente obbligatoria. ” 

Un”  formatore”  consulente”  e”  un”  DdL”  possono”  organizzare”  un”  corso”  di”  formazione rivolto ai lavoratori e ai preposti con relativo aggiornamento, informando preventivamente l'organismo paritetico? E'possibile farlo anche ai RLS e ai lavoratori rischio incendio BASSO?
La”  formazione”  per”  lavoratori”  e”  preposti”  è”  disciplinata”  dall'accordo”  221/2011″  che”  non”  richiede requisiti”  particolari”  per”  i”  soggetti”  formatori,”  mentre”  è”  invece”  richiesto”  il”  possesso”  dei”  requisiti del DI 6/3/2013 per il docente. ” 
Per i RLS occorre far riferimento agli accordi interconfederali e agli organismi paritetici nel settore di attività  dei discenti. Per il rischio incendio basso il DM 10/3/1998 non richiede requisiti particolari per i soggetti formatori.

Un RSPP esterno, per cui non DdL, può frequentare i corsi di formazione on-line
Un RSPP esterno non può frequentare i corsi on-line per i Moduli B, ma potrebbe utilizzare tale modalità  formativa per gli aggiornamenti.

E' possibile ridurre il monte ore di formazione per dirigenti e preposti come previsto dal Decreto del fare, se tali figure ha nno effettuato la formazione per lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni?
Il cosiddetto Decreto del fare introduce un sistema di riconoscimento di crediti formativi rimandando le modalità  di attuazione di tale sistema ad un accordo Stato-Regioni. La mancata emanazione di tale accordo rende di fatto inapplicabile tale norma.

Qual è la delineazione della figura del tutor nei corsi di formazione sulla sicurezza, anche secondo Accordo Stato-Regioni?
Il tutor è quella figura professionale che svolge la funzione di facilitatore dei processi di apprendimento, seguendo il percorso formativo dei discenti.
Tale”  figura,”  che”  è”  stata”  espressamente”  prevista”  dall'Accordo”  Stato-Regioni”  n.”  221″  del”  21/12/2011″  solo”  per”  la”  formazione”  e-learning,”  può”  essere”  utile”  anche”  per”  i”  tradizionali”  corsi”  d'aula. Tra gli altri, si possono individuare i seguenti compiti per il tutor:
– rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti
– monitoraggio attività , apprendimento e gradimento
– organizzazione aula e strumenti didattici
– mediazione nell'ambito del gruppo e animazione della classe
– osservazione e raccolta di feed-back da parte dei discenti.
Il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso docente oppure da altro personale qualificato, in possesso di esperienza in materi a di salute e sicurezza sul lavoro (ad es: R-ASPP aziendali).

La trasmissione della richiesta di collaborazione agli OPP o EBT va trasmessa per la formazione dei lavoratori e anche per la formazione di dirigenti e preposti? Oppure è da trasmettere solo per la formazione generale e specifica dei lavoratori?
L'art 37 comma 12 del D.Lgs 81 prevede l'obbligo di collaborazione con l'OP solamente per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

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