Domande Frequenti wc chimico e PSC

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Domande Frequenti wc chimico e PSC

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Si può installare un wc chimico in un ufficio utilizzato per poche ore settimanali?

In un piccolo ufficio in cui verrà  assunto un impiegato per alcuni giorni a settimana, con orario inferiore alle 10 settimanali è obbligatoria la presenza di un bagno? Può essere sufficiente l'impiego di un wc chimico?
Il wc chimico è ammesso per situazioni temporanee, tipo cantieri edili. Se l'ufficio è stabile deve avere anche il bagno.
Rif. estratto dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità  dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

E' indispensabile redigere il PSC e nominare il CSE nel caso di subappalto dei lavori?

E' indispensabile secondo voi redigere il PSC e nominare le varie figure richieste dal d.lgs 81/08 e s.m.i. tra cui il CSE nella particolare seguente situazione:
Noi siamo l'azienda affidataria, i lavori verrebbero svolti da un nostro subappaltatore, ma noi di fatto non partecipiamo attivamente in cantiere con nessuna lavorazione. L'eventuale subappaltatore potrebbe avvalersi di eventuali autonomi.
In particolare il CSE verrebbe nominato in ogni caso dal Committente.
Il quesito trova risposta nei contenuti di cui agli artt. 90 e 97 del D. Lgs. 81/08, che come è noto a valenza nazionale.
Partendo dalla premessa che l'argomento di cui trattasi deve rientrare nel campo di applicazione del capo I^ del titolo IV, che per valutazione tecnico-professionale, effettuata secondo le modalità  di cui all'allegato XVII”°, si intende quella definita dall'art. 89 c. 1 lett. “l” e che per lavoratore autonomo si intende la persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell'opera SENZA VINCOLO DI SUB-ORDINE, si evidenzia che:
Il committente (o resp. dei lavori) nel caso in cui già  dalla fase progettuale sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il CSP (che per obbligo redige il PSC e il Fascicolo) ed il CSE. Il committente designa altresì il CSE in caso di intervento durante l'esecuzione dei lavori di una seconda impresa esecutrice a fronte dell'unica prevista in origine. Sono ovvi gli obblighi di cui all'art. 99 (notifica);
Il committente (o resp. dei lavori), in relazione ai lavori da affidare, verifica l'idoneità  tecnico-professionale dell'impresa affidataria, valutandone (oltre ai requisiti di cui all'allegato XVII”°) il possesso di capacità  organizzative, NONCHE' disponibilità  di forza lavoro, di macchine e attrezzature; il committente effettua la medesima verifica anche nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
l'impresa affidataria effettua la verifica di cui sopra nei confronti delle imprese sub-appaltatrici (art. 97 c. 2).
Per quanto sopra, e nello specifico del quesito:
La vostra impresa (affidataria) può non essere esecutrice, ma deve rispondere ai requisiti tecnico-professionali come sopra riportati; deve redigere il POS in quanto nello stesso valuterà  tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo (artt. 96 c. 1 lett. “g” e 97 c. 3 lett. “b”)
Le imprese esecutrici (rispondenti ai predetti requisiti) potranno avvalersi di lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti).

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