Rischio sismico, interventi finanziabili

ORDINANZA 9 maggio 2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Rischio sismico, interventi finanziabili

Rischio sismico, interventi finanziabiliAttuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 344). (16A03859) (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016).

Il rischio sismico è stato definito, dalla maggior parte dei propositi governativi, come le conseguenze di un potenziale danno economico, sociale ed ambientale derivante da eventi sismici pericolosi che possono occorrere su un certo territorio in un dato periodo di tempo. Esso utilizza i risultati dell'analisi del pericolo sismico, includendovi le probabilità  di occorrenza dell'evento sismico. Assieme al rischio idrogeologico e al rischio vulcanico costituisce uno dei maggiori rischi ambientali connessi alle attività  umane.

La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2015. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico che ha messo a disposizione 965 milioni di euro alle Regioni per una politica pluriennale di interventi per la mitigazione del rischio su edifici pubblici ed anche privati. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico determinati dal medesimo dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.

Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà  pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari:

  • gli edifici strategici
  • gli aggregati strutturali e le unità  strutturali interferenti
  • le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata
  • edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico
  • opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa

Rischio sismico, interventi finanziabiliORDINANZA 9 maggio 2016

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