Regole per le scuole Adeguamento antincendio

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. (16A03972) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016) DECRETO 12 maggio 2016.

Sicurezza antincendio per gli edifici scolastici. Il Decreto, che entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione indica i termini massimi per l'adeguamento antincendio, indica quando è necessario richiedere SCIA e le strutture esentate dall'obbligo di adeguamento.

antincendio-e-sicurezzaLa norma fissa scadenze per l'adeguamento differenziate in base all'età  della scuola.
Adeguamento antincendio nelle scuole Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto appena pubblicato (26 agosto 2016), le scuole esistenti devono attuare le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26 agosto 1992. In altre parole devono:

– adeguare l'impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968,” 

– dotarsi di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo,

– installare estintori portatili

– applicare la segnaletica di sicurezza

– effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati.
Entro sei mesi (26 ottobre 2016) le scuole già  esistenti al momento dell'entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975 devono attuare i punti 2.4-3.1-5-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3, quindi:

– separare i locali adibiti all'attività  scolastica da quelli a uso diverso,

– utilizzare materiali con una resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 giugno 1984,

– regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l'affollamento massimo consentito per aula,

– definire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività  parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici,

– adeguare gli impianti di produzione del calore,

dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.

All'articolo 1 comma 2, invece si fa riferimento al Progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché al progetto di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del D.P.R. n.151/2011), previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I.
Il progetto deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b) del DM 12/5/2016. Inoltre, sempre all'articolo 1, comma 3 del DM 15/5/2016 si specifica che al termine degli adeguamenti (previsti al comma 1) e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività  (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

DECRETO 12 maggio 2016DECRETO 12 maggio 2016

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