PROCEDURE ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL DLGS 81/08 E S.M.I.
Regione Piemonte 2016 Documento Febbraio 2016.
La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza. Il legislatore stesso, da tempo, ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, definendo nella normativa di settore precisi obblighi, in capo a diversi soggetti, in materia di formazione alla salute e sicurezza del lavoro. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come definita dall'art. 13 del DLgs 81/08, comprende anche la vigilanza sull'adeguata formazione, essendo essa a tutti gli effetti uno strumento di prevenzione. La necessità di provvedere ad un accertamento riguardante la formazione può derivare dall'esposto da parte di un soggetto portatore di interesse (soggetto formatore, discente, ecc. ), dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria, dalla segnalazione della Regione Piemonte o della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori di cui alla DGR n. 22-5962 del 17-06-2013 e s.m.i. Lo SPreSAL può inoltre prevedere controlli in questàambito anche di propria iniziativa. Il presente documento intende essere di supporto all'attività di vigilanza dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL piemontesi, alla luce di quanto stabilito dalla normativa nazionale e in continuità con quanto previsto dagli atti regionali, primo fra tutti le Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DGR n. 22-5962 del 17-06-2013 e s.m.i.), ferma restando, ovviamente, la possibilità del singolo operatore di vigilanza di esercitare la propria funzione di ufficiale di polizia giudiziaria in piena autonomia e libertà di iniziativa.