Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva DURC

Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 gennaio 2015
Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC).(15A04239) (GU Serie Generale n.125 del 1-6-2015)”  Modificato il modello di dichiarazione per ottenere benefici per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva
” 
Sono”  abilitati”  ad”  effettuare”  la”  verifica”  di” ”  regolarita' contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle”  finalita'”  per”  le quali e' richiesto il possesso del”  Documento”  Unico”  di”  Regolarita'
Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:
a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c)”  le”  amministrazioni”  pubbliche”  concedenti,”  anche”  ai”  sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed”  i gestori di pubblici servizi che agiscono ai”  sensi”  del”  decreto”  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione”  alla”  propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli”  intermediari”  finanziari,”  previa”  delega”  da parte del soggetto titolare del credito, in relazione”  alle”  cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art.”  9″  del”  decreto-legge”  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge”  28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge”  24 aprile 2014, n. 66, convertito, con”  modificazioni,”  dalla”  legge”  23 giugno 2014, n. 89.
La Ministero del lavoro 5081 del 15 marzo, dice che il modello relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc (Documento unico regolarità  contributiva), è stato, parzialmente modificato a seguito dell'emanazione del DM 30.01.15.
L'interessato deve autocertificare:
1) “l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A”
2) “il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito”.

DECRETO 30 gennaio 2015 DECRETO 30 gennaio 2015
DECRETO 30 gennaio 2015 Ministero del lavoro 5081 del 15 marzo

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