Depositi di gas naturale Regola tecnica
Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densita' non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8
Depositi di gas naturale Regola tecnica
Le presenti norme si applicano” ai” depositi” di” superficie” nei quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili.
Ai fini del presente decreto valgono le” definizioni” di” cui” al decreto del Ministro dell'interno del 30″ novembre” 1983,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.” 339,” del” 12 dicembre 1983, e” successive” modificazioni,” quelle” indicate” nelle norme volontarie di settore, purche' non in contrasto con il presente decreto, e quelle nel seguito indicate.
Qualora il deposito rientri in attivita' a rischio” di” incidente rilevante,” ricadente” nel” campo” ” di” ” applicazione” ” del” ” decreto legislativo” 26″ giugno” 2015″ n.” 105,” recante” “Attuazione” ” della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di” incidenti rilevanti connessi con sostanze” pericolose”,” si” applica” anche” la normativa vigente in tale materia.
” Ai fini del presente decreto,” per” la” protezione” da” atmosfere esplosive, si applicano i criteri di cui al titolo XI” del” d.lgs.” 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'art.” 1″ della” legge” 3 agosto 2007, n. 123, in” materia” di” tutela” della” salute” e” della sicurezza nei luoghi di lavoro”.