Le Linee Guida del CNI per il Coordinatore in fase di Sicurezza

CANTIERI SICUREZZA e INSICUREZZA

Le Linee Guida del CNI per il Coordinatore in fase di Sicurezza

CSEIng. Stefano Bergagnin (GdL sicurezza del CNI) Roma, 06 novembre 2015
Il recepimento della direttiva “cantieri” nei più importanti Paesi dell'Unione Europea ha determinato la caratterizzazione della figura del coordinatore quale esperto con una funzione manageriale, di raccordo tra la committenza e l'affidataria. Soprattutto in alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, tale figura, oltre ad avere una competenza molto specialistica, ha un ruolo “alto”, a garanzia soprattutto della corretta programmazione della sicurezza nel cantiere piuttosto che della stretta vigilanza e controllo delle lavorazioni.” 
LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto. Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da questàultimo nell'ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere (è opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).
Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà  oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014), controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità , modifiche dei sottoservizi esistenti, verifica dell'effettuazione della bonifica bellica ove previsto, etc…). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.
Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l'avvenuta verifica, con esito positivo, dell'idoneità  tecnicoprofessionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 81\08), compresa quella prevista da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a titolo esemplificativo), procede alla verifica dell'idoneità  del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità  con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.
Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell'inizio dei lavori, a cui parteciperanno: – Direzione Lavori (esclusivamente per il successivo punto di cui alla lettera b)* ) – Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già  definite – Lavoratori autonomi eventualmente già  individuati – Eventuali ulteriori figure tecniche previste dalla normativa vigente qualora necessario (ad esempio: tecnici dei gestori sottoservizi, RSPP del committente, ecc.)
Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall'Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti
Scarica presentazione” Ing. Stefano Bergagnin (GdL sicurezza del CNI)

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