Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane
Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2015
Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano” per la progettazione, la costruzione e l'esercizio” delle” metropolitane, cosi' come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3.
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di” raggiungere” i primari obiettivi” di” sicurezza” relativi” alla” salvaguardia” delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le” opere civili e gli impianti” fissi” delle” metropolitane” sono” progettate,
realizzate e gestite in modo da:
” a) minimizzare la probabilita' di insorgenza degli” incendi” e” nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno,” sulla” sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne” la sua propagazione;
” b) assicurare la possibilita' che gli” occupanti” possano” lasciare indenni,” in” modo” autonomo,” i” luoghi” in” cui” si” e'” sviluppato l'incendio, nell'ambito delle” procedure” di” emergenza,” o” che” gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
” c) garantire la stabilita' delle strutture portanti;
” e) limitare la propagazione di un incendio ad attivita' contigue;
” f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di” operare in condizioni di sicurezza.