Riflessioni in materia di controlli a distanza

Garante per la protezione dei dati personali

Riflessioni in materia di controlli a distanza

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, su proprio sito internet, una lettera aperta con alcune riflessioni in materia di controlli a distanza, dopo le modifiche apportate dal Governo all'articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Riflessioni in materia di controlli a distanzaCaro senatore Ichino, facciamo chiarezza sui controlli a distanza nel jobs act Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (“L'Huffington Post”, 8 settembre 2015)
Il senatore Pietro Ichino, nel suo blog, ci accusa di intervenire – evidentemente non nel senso che avrebbe auspicato – sul tema dei controlli a distanza sul lavoro, dopo un asserito “pluridecennale silenzio”. Ora, non pretendiamo ovviamente che il Senatore conosca i numerosissimi provvedimenti che abbiamo emanato su questo tema; da ultimo per precisare le condizioni che legittimano l'utilizzo della geolocalizzazione dei lavoratori con il gps degli smartphone. E non pretendiamo neppure che abbia letto i nostri numerosi interventi, anche in sedi parlamentari, sulla revisione della disciplina dei controlli a distanza che il governo ha predisposto, in attuazione del Jobs Act.
Tuttavia, se solo il Senatore avesse prestato un minimo di attenzione a quanto da noi affermato in audizione, proprio sul decreto legislativo attuativo del Jobs Act, dinanzi alla Commissione Lavoro del Senato (di cui egli fa autorevolmente parte), avrebbe probabilmente inteso quale sia il vero tema di discussione. E cioè non la questione dell'applicazione della procedura concertativa anche a controlli di tipo diverso, quali la verifica dell'orario di lavoro mediante badge o il corretto uso del pc o del telefono aziendali ovvero, ancora, la geolocalizzazione con sistema satellitare.
Su questo aspetto più lavoristico non ci siamo soffermati, come potrà  verificare anche scorrendo, negli atti parlamentari, il resoconto della nostra audizione. Abbiamo anzi condiviso l'esigenza di aggiornare una disciplina, quale quello dello Statuto dei lavoratori, che pur avendo introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una specifica tutela della riservatezza, ha comunque richiesto interpretazioni evolutive (anche del Garante), volte ad adattare norme pensate per l'organizzazione fordista del lavoro alla realtà  dell'internet delle cose, della sorveglianza di massa, del corpo elettronico.
Ciò che abbiamo sottolineato è, invece, che per delineare – come imposto dal criterio di delega – un equilibrio ragionevole tra ragioni datoriali e tutela del lavoratore, tra economia e diritti, si sarebbe dovuto riflettere non tanto sulla concertazione sindacale, quanto sull'effettiva estensione e pervasività  di questi controlli.
La disciplina proposta dallo schema di decreto consentiva infatti l'utilizzabilità  dei dati raccolti mediante i controlli a distanza (previa concertazione o meno) per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Se questa formulazione venisse confermata nel testo definitivo del decreto (di cui ancora non disponiamo), si tratterebbe, indubbiamente, di un'innovazione non irrilevante. Soprattutto rispetto all'indirizzo giurisprudenziale che, ad esempio, ha escluso l'utilizzabilità  dei dati ottenuti con controlli difensivi, per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore. E rispetto alla Raccomandazione del 1″° aprile del Consiglio d'Europa, che in particolare auspica la minimizzazione dei controlli difensivi o comunque rivolti agli strumenti elettronici; l'assoluta residualità  dei controlli, con appositi sistemi informativi, sull'attività  e il comportamento dei lavoratori in quanto tale; il tendenziale divieto di accesso alle comunicazioni elettroniche del dipendente.
Se, dunque, il testo definitivo restasse quello su cui ci siamo pronunciati, la possibilità  del controllo dell'attività  lavorativa e la conseguente utilizzabilità , anche a fini disciplinari, dei dati così acquisiti, diverrebbe in tal modo un “effetto naturale del contratto”, in quanto finirebbe con il discendere naturalmente dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Ovviamente, la necessaria conformità  del trattamento dei dati dei lavoratori al Codice privacy (prevista ma discendente dalla primazia del diritto europeo), consentirà  l'applicazione di alcuni fondamentali principi (pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento, divieto di profilazione), utili a impedire la sorveglianza massiva e totale del lavoratore. Tuttavia, una così rilevante estensione delle finalità  per le quali utilizzare i dati dei lavoratori è un dato sul quale ci siamo sentiti in dovere di far riflettere le Camere e il governo.
I pareri espressi dalle Commissioni parlamentari (anche da quella di cui il Senatore fa parte) sembrano aver colto questa preoccupazione; vedremo quanto il governo ascolterà  queste nostre riflessioni.

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Riportiamo, sinteticamente, il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), sull'installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo dell'azienda, così come approvato dal Governo nella seduta del 4 settembre 2015.
ART. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità  esclusiva il controllo a distanza dell'attività  dei lavoratori.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità  di controllo a distanza dell'attività  dei lavoratori possono essere installati esclusivamente:
– per esigenze organizzative e produttive;
– per la sicurezza del lavoro;
– per la tutela del patrimonio aziendale.
Previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della DTL.
L'accordo o l'autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite.
Le informazioni raccolte sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità  d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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