Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati

Una cabina di proiezione in cui sia presente solo un sistema esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni del DM 16.08.1996.

Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati

cabina digitaleLo ha chiarito in una circolare del 16 aprile 2015 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno, nella quale si fa esplicito riferimento al secondo e terzo capoverso del Titolo VI del DM citato.

La Circolare prot. n. 8907 del 27/07/2015 riporta precisazioni alla nota DCPREV Prot. 4471 del 16 aprile 2015
In particolare la domanda concerneva l'accesso alle cabine di proiezione che la regola tecnica in vigore prevede che avvenga mediante un disimpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.
La Direzione risponde che, vista l'abrogazione dell'art. 117 del Regio decreto 6 maggio 1940 e nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e su conforme parere del Comitato Centrale tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui alla norma sopra citata.
I requisiti applicabili della regola tecnica (d.m. 19 agosto 1996) sono quelli tecnici generali di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive.
Giungono a questa Direzione Centrale alcune richieste di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dci cinematografi previste dal secondo. terzo c quarto capoverso del Titolo VI del D.M. l 9 agosto 1996.
l chiarimenti riguardano in particolare l'accesso alle cabine di proiezione che la regola tecnica invigore prevede che avvenga mediante un di simpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.
La tematica posta deve essere riguardata alla luce delle innovazioni tecnologiche che vedono in sostituzione delle pellicole cinematografiche sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un'apparecchiatura elettronica. tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola. Tanto premesso tenuto peraltro conto dell 'abrogazione dell'art. 17 del Regio decreto 6 maggio 1940 e nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifìco per la Prevenzione Incendi. si chiarisce che: una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo. terzo e quarto capoverso del Titolo VI del D.M. 19 Agosto 1996. l requisiti richiesti per tale locale dovranno, pertanto, fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive, ovvero alle misure ind icate nel D.M.I9 agosto 1996. qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato”·”·.

sicurezza_lavoroCircolare prot. n. 8907 del 27/07/2015

file formato zip con le 2 circolari

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