Jobs act, gli ultimi quattro decreti delegati

Gli ultimi quattro decreti delegati licenziati dal governo

Ecco tutte le misure del Jobs act

Jobs act, gli ultimi quattro decreti delegatiSi completa la riforma del lavoro, con gli ultimi quattro decreti delegati licenziati dal governo. Un “ritocco”, minimo, c'è stato. Ma alla fine le concessioni ai più garantisti sono solo “parziali” e la sostanza è una rivoluzione che interesserà  tutti i lavoratori: d'ora in poi saranno possibili i controlli a distanza dei dipendenti attraverso tablet, smartphone o altre dotazioni tecnologiche senza dover fare prima accordi sindacali o avere autorizzazioni ministeriali. Unica accortezza: non si dovrà  entrare in contrasto con la legge sulla privacy. Con il via libera del Consiglio dei ministri ai quattro decreti attuativi si completa il jobs act e si riscrive l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori del 1970. In quanto “decreti legislativi” non hanno bisogno di approvazione di Parlamento e Senato e – con riferimento a quanto contenuto al comma 15 dell'articolo 1 della legge 183/2014 – entreranno in vigore il giorno successivo”  a”  quello”  della”  loro”  futura pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione che avverrà  nei prossimi giorni.

Ecco tutte le misure del Jobs act

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI PER NEOASSUNTI. Dal 7 marzo è entrato in vigore il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i nuovi assunti: il reintegro nel posto di lavoro viene escluso nei casi di licenziamenti economici, prevedendo un indennizzo economico “«certo e crescente”» con l'anzianità  di servizio (due mensilità  ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24); resta il diritto al reintegro nei casi di licenziamenti nulli e discriminatori e specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.

NUOVA INDENNITà€ DISOCCUPAZIONE. Dal primo maggio è in vigore la Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego). Chi perde il lavoro e ha almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni ha diritto al sussidio (fino a 1.300 euro mensili). L'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale. Introdotte, in via sperimentale, la Dis-Coll per i collaboratori (presuppone tre mesi di contribuzione, sei mesi la durata) e l'Asdi, l'assegno di disoccupazione per chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego ed è in una condizione “«economica di bisogno”» (durata di sei mesi; 300 milioni di euro il fondo).

NASPI STRUTTURALE A 24 MESI. Si rende strutturale la durata della Naspi a 24 mesi (in un primo momento dal 2017 la durata sarebbe scesa a 18 mesi).

CONGEDO PARENTALE FINO A 12 ANNI BAMBINO. Più tempo per beneficiare del congedo parentale facoltativo: quello parzialmente retribuito (al 30%) è passato da 3 a 6 anni del bambino, mentre per quello non retribuito si sale da 8 a 12 anni (anche per adozioni e affidamento). Inoltre al posto del congedo si può chiedere il part-time al 50%. Nei casi di parto molto prematuro, la maternità  obbligatoria può superare i 5 mesi.

MANSIONI E CONTRATTI, STOP CO.CO.PRO. Contratti di collaborazione a progetto non possono più essere attivati (quelli già  in essere proseguiranno fino alla loro scadenza). Dal primo gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretizzino come “«continuativi ed etero-organizzati”» saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Quanto alle mansioni, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione l'impresa potrà  modificarle per il lavoratore anche sul livello di inquadramento inferiore, senza modificare il trattamento economico, fatta eccezione per quello accessorio.

CIG, TETTO A 24 MESI, 36 MESI CON SOLIDARIETà€, MA TUTELE ESTESE A 1,4 MLN LAVORATORI. Si limita la durata della cig (sia ordinaria che straordinaria) a 24 mesi in un quinquennio mobile. Tetto che può salire a 36 mesi con il ricorso esclusivo ai contratti di solidarietà  (24 mesi di solidarietà  e poi 12 di cig), i quali diventano una causale della cassa integrazione straordinaria, a cui viene equiparata anche per quanto riguarda i massimali di integrazione salariale. Allo stesso tempo, gli ammortizzatori sociali vengono estesi alle piccole imprese oltre i 5 dipendenti e cioè a 1,4 milioni di lavoratori prima esclusi, come sottolineato dal governo. Al contempo, si indica una sorta di `bonus-malus”´, introducendo da un lato uno sconto del 10% sul contributo ordinario per tutte le imprese e dall'altro quelle che più utilizzano la cig più pagano (si fissa un contributo addizionale del 9% della retribuzione per chi la usa sino ad un anno; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre).

ANPAL, AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO. Si istituisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), attiva da inizio 2016. Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato e di lavoratore a rischio disoccupazione: valutato il livello di occupabilità , saranno convocati dai Centri per l'impiego, che si punta a rafforzare, per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. C'è inoltre un assegno di ricollocazione.

ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO. Il decreto legislativo prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività  ispettiva, l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che sotto la guida del ministero del Lavoro coordinera' tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza a Inps e Inail).

ADDIO A DIMISSIONI IN BIANCO. Le dimissioni andranno fatte in via telematica su appositi moduli resi disponibili nel sito del ministero. Moduli che potranno essere trasmessi dal lavoratore anche tramite i patronati, i sindacati, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione.

CONTROLLI A DISTANZA. Le aziende potranno assegnare ai lavoratori strumenti di lavoro come pc, tablet e cellulari senza che sia necessario un accordo sindacale o una autorizzazione del ministero, richiesto invece per installare telecamere. Ma sarà  sempre obbligatorio informare preventivamente e in maniera adeguata i lavoratori sulle modalità  d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, che devono comunque sempre avvenire nel rispetto delle norme sulla privacy. In base a queste due condizioni, le informazioni raccolte “«sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”», quindi potenzialmente anche a fini disciplinari.

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