Alcool e droghe, la proposta di sindacati e Confindustria

La presente proposta, considerato il carattere di unificazione delle procedure e la linea di coerenza seguita per i criteri e le disposizioni individuati, riferiti ai controlli in merito all'assunzione di alcol e droga da parte di lavoratori, è concepita per essere adottata nella sua interezza.

Alcool e droghe, la proposta di sindacati e Confindustria

Alcool e droghe, la proposta di sindacati e ConfindustriaL'attuale regolamentazione della sorveglianza sanitaria relativa alla assunzione di alcol e droga da parte di lavoratori adibiti ad alcune mansioni ritenute maggiormente rischiose, in considerazione anche del quadro normativo contraddittorio nel confondere i differenti aspetti della assunzione e della dipendenza ed ancora inattuato quanto alla prevista revisione delle procedure, è rimessa a tre accordi Stato-regioni e alla difforme interpretazione ed applicazione da parte delle Regioni e degli organismi di vigilanza. Le parti sottoscrittrici del presente documento ritengono, in linea con le scelte di semplificazione perseguite dal Governo, e confermando l'esigenza di una disciplina che garantisca il rispetto di tutti gli obblighi di legge ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, di proporre un'unica procedura, notevolmente semplificata e integralmente sostitutiva di tutte quelle esistenti e di automatica applicazione sul territorio. La presente proposta, considerato il carattere di unificazione delle procedure e la linea di coerenza seguita per i criteri e le disposizioni individuati, riferiti ai controlli in merito all'assunzione di alcol e droga da parte di lavoratori, è concepita per essere adottata nella sua interezza.
Quadro normativo
L'art. 41 del d.lgs n. 81/2008 estende la sorveglianza sanitaria alle verifiche di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il successivo articolo 42 disciplina i provvedimenti in caso di inidoneità  alla mansione specifica. La legge 125/2001, all'art. 15, nel disporre il divieto di somministrazione e di assunzione di alcool per i lavoratori adibiti a determinate mansioni, attribuisce i controlli alcolimetrici alle ASL o al medico competente, senza individuare alcuna procedura. Per i lavoratori affetti da patologie alcool correlate richiama le disposizioni del DPR 309/1990 (art. 124). Con apposita intesa, nel 2006 la Conferenza Stato-regioni ha individuato le attività  lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità  o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Il DPR 309/1990, all'art. 124, dispone tutele a favore dei lavoratori affetti da tossicodipendenza. L'accertamento (art. 125) della tossicodipendenza è rimesso, a spese del datore di lavoro, al servizio sanitario nazionale. Con appositi accordi nel 2007 e 2008, la conferenza Stato-Regioni ha disciplinato le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il richiamato art. 41 del D.lgs n. 81/2008 rinvia ad un successivo accordo Stato Regioni da adottare entro il 2009 per la rivisitazione delle condizioni e le modalità  per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcool dipendenza. La Regioni hanno recepito gli accordi Stato Regioni individuando procedure di accertamento difformi sia dagli accordi sia tra le Regioni stesse, incrementando ulteriormente il disorientamento degli operatori sul territorio.
Situazione attuale
Nel confermare la correttezza della estensione della sorveglianza sanitaria alle questioni afferenti l'alcool e la droga, che effettivamente incidono sia sulla vita personale sia sul lavoro, si ritiene che le procedure afferenti la sorveglianza sanitaria, attribuita al medico competente, debbano essere connotate da semplicità  e brevità , oltre a dover distinguere (ai fini del giudizio di idoneità  legato al rapporto di lavoro) gli aspetti di rilievo per la sicurezza sul lavoro da profili di esclusivo rilievo personale. Premesso, dunque, che il datore di lavoro deve affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro condizioni, che i lavoratori stessi devono rispettare (oltre che le previsioni di legge) le indicazioni del datore di lavoro, e che, quindi, i lavoratori adibiti a determinate mansioni non devono assumere né alcool né sostanze stupefacenti o psicotrope, le parti sottoscrittrici del presente documento propongono le seguenti procedure per l'accertamento dell'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, riferite alle mansioni indicate nell'allegato A). Le stesse parti, rilevando che lo stato di dipendenza, sia da alcool che da sostanze stupefacenti, oltre a integrare comunque gli estremi per l'inidoneità  alle mansioni di cui all'allegato A), è un aspetto che la legge assegna alla competenza delle strutture pubbliche (art. 125 DPR 309/1990 e l. n. 125/2001, art. 15) ed agli appositi programmi di recupero, ritengono che, in applicazione delle previsioni di legge, spetti al medico competente esclusivamente l'accertamento dell'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti ai fini del giudizio di idoneità  lavorativa e che lo stesso debba rinviare il lavoratore alle strutture competenti in caso di positività  degli esami finalizzati all'accertamento dell'assunzione di alcol e/o stupefacenti per l'accertamento di situazioni di dipendenza e per i successivi trattamenti.
Considerazioni generali
L'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti in ambito lavorativo è vietato per i lavoratori adibiti a mansioni a rischio. La legge prevede sanzioni penali per la violazione del divieto. Gli accertamenti sanitari, nell'ambito dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, sono finalizzati ad escludere l'assunzione, in vista del giudizio di idoneità  da parte del medico competente. La valutazione dello stato di dipendenza, coinvolgendo aspetti attinenti alla vita privata e non solo al lavoro, è quindi rimessa alle strutture pubbliche. Il datore di lavoro svolge una preventiva attività  di informazione sui divieti di legge, sulle sanzioni conseguenti e sulle conseguenze sulla salute del consumo di alcool e di droga con riferimento a tutti i lavoratori e, per i lavoratori adibiti alle mansioni di cui all'allegato A), una adeguata formazione, nell'ambito di quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori. Poiché la legge prevede il divieto di assunzione di alcool e di sostanze psicotrope o stupefacenti e commina sanzioni penali, in aggiunta alle disposizioni di natura contrattuale, ed il lavoratore che assuma alcool o sostanze psicotrope o stupefacenti che sia dichiarato inidoneo alla mansione viola precise disposizioni di legge, si prevede che al lavoratore definito inidoneo vengano comminate specifiche sanzioni disciplinari. Al lavoratore, comunque, verrà  conservato il posto di lavoro. Per il periodo di avviamento alle azioni di recupero la legge dispone la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di tre anni (art. 125 DPR n. 309/1990). Il datore di lavoro, in considerazione degli effetti della assunzione di alcool e sostanze stupefacenti sulla salute dei lavoratori e sui possibili rischi per la sicurezza di tutti i lavoratori, adibisce, ove possibile, il lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione a rischio ad altre mansioni, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Dlgs n 81/2008 e su conforme giudizio del medico competente, in collaborazione con il RSPP, sentito il RLS/RLST. Resta fermo che, comunque, il lavoratore che abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti può causare pericoli anche nell'esercizio di mansioni non considerate a rischio.

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