Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi

GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 51

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi

norme tecniche di prevenzione incendi, GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015

norme tecniche di prevenzione incendiApprovazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 51) Sono”  approvate,”  ai”  sensi”  dell'articolo” ”  15″ ”  del” ”  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme”  tecniche”  di”  prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte”  integrante”  del presente decreto. Nuovo Codice di prevenzione Incendi”. Entrerà  in vigore il 18/11/2015 Le norme tecniche di cui all'articolo”  1″  si”  possono”  applicare alla”  progettazione,”  alla”  realizzazione” ”  e” ”  all'esercizio” ”  delle attivita' di cui all'allegato I”  del”  decreto”  del”  Presidente”  della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da”  42″  a”  47″  ;”  da”  50″  a”  54;”  56;”  57;”  63;”  64;70;”  75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai”  locali”  adibiti”  al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Le norme tecniche di cui all'articolo”  1 si”  possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 di nuova”  realizzazione”  ovvero”  a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di”  interventi”  di”  ristrutturazione”  parziale”  ovvero” ”  di ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di”  sicurezza”  antincendio”  esistenti nella restante parte di attivita', non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi”  di”  ristrutturazione”  parziale”  o”  di ampliamento da realizzare. Per gli interventi”  di”  ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di entrata”  in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2 le norme tecniche di cui all'articolo 1″  si”  applicano”  all'intera attivita'. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e”  l'esercizio delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

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