Circolare n.22 del 29 luglio 2015 l’idoneità  dei verificatori

L'idoneità  dei verificatori

Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011
La Direzione Generale tulela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali ha reso disponibile la Circolare n.22 del 22 luglio 2015 relativa alla disciplina della modalità  di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII”  del D.lgs”  9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

Circolare n.22 del 29 luglio 2015

circolare manutenzioneLa Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 approfondisce la titolarità  dei titoli di studio e le esperienze professionali che deve possedere il personale incaricato di eseguire l'attività  tecnica di verifica.
Tale personale, “secondo quanto previsto al punto 1, lettera d), dell'Allegato I del D.I. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività  tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio”.

L'esperienza temporale “può essere acquisita per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un'attività  di addestramento come verificatore – adeguatamente riportata nel proprio curriculum – che si articola nel modo seguente:
” 
a) affiancamento con verificatori abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di un 'soggetto abilitato', che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del 'Verificatore' sul verbale di verifica di cui all'Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: 'Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente alfine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto)…';
” 
b) effettuazione di attività  di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
” 
c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

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