ADR trasporto di merci pericolose, Dal 1 luglio 2015 aggiornamento 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 gennaio 2015
Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (15A02545) (GU Serie Generale n.78 del 3-4-2015)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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Vista” la” direttiva” 2008/68/UE” del” Parlamento” europeo” e” ” del Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il decreto” legislativo 27 gennaio 2010, n.” 35,” relativa” al” trasporto” interno” di” merci pericolose;
Vista la direttiva 2010/61/UE della” Commissione” del” 2″ settembre 2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, che adegua per la prima volta al” progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE;
Vista la direttiva 2012/45/UE” della” Commissione” del” 3″ dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio” 2013,” che” adegua” per” la” seconda” volta” al progresso” scientifico” e” tecnico” gli” allegati” ” della” ” direttiva 2008/68/UE;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione” del” 21″ novembre 2014, che adegua per” la” terza” volta” al” progresso” scientifico” e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE;
Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/103/UE;
Considerato che l'art. 5″ del” richiamato” decreto” legislativo” 27 gennaio 2010, n 35, rimette al Ministero delle infrastrutture” e” dei trasporti il recepimento” delle” direttive” comunitarie,” concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico” della” materia” del trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e” B
dell'ADR, all'allegato del RID che figura come appendice C del” COTIF ed ai regolamenti allegati all'ADN;
” Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile” 1992,” n.” 285, recante: “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni,” che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le” competenze loro attribuite, le” direttive” comunitarie” concernenti” le” materie disciplinate dallo stesso codice;
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Decreta:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
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Art. 1
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Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
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1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27″ gennaio” 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
“a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1″° gennaio 2015, restando inteso che” i” termini” “parte” contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno”;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
“b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1″° gennaio 2015, restando” inteso” che” i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno”;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
“c) nei regolamenti allegati all'ADN,” applicabili” con” effetto” a decorrere dal 1″° gennaio 2015, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed” h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali “parte contraente” e' sostituito con “Stato membro”, come opportuno”.
Il presente decreto e' pubblicato nella” Gazzetta” Ufficiale” della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2015
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Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del” mare Registro n. 1, foglio n. 661