Qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoroIl 18 marzo 2014 è entrato in vigore con il decreto interministeriale 6 marzo 2013 che detta i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro“.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni era infatti prevista, a dodici mesi dalla data della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta con comunicato comparso sulla G.U. n.65 del 18 marzo 2013).

Secondo Frascheri, “Non escludendo, difatti, la correlazione diretta tra l'ampia esperienza sul campo da parte del datore di lavoro e le conoscenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (determinate dalla frequenza al corso di formazione previsto per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi di quanto previsto, oggi, anche dall'Accordo del dicembre 2011), è su tanti altri aspetti, a partire dai temi dell'organizzazione del lavoro, dei ruoli di responsabilità  e dei diritti di tutela e rappresentanza, che sorgono alcuni dubbi su quanto i datori di lavoro possano in modo efficace e adeguato svolgere i programmi di formazione previsti per i lavoratori, a partire proprio da quelle realtà  aziendali di più ridotta dimensione.
Non va, difatti, trascurato che se per i formatori-docenti che andranno a qualificarsi sulla base dei criteri previsti dal decreto del 6 marzo u.s., verrà  richiesta l'area tematica di competenza (elemento introdotto di grande novità  e valore), finalizzata al garantire il possesso di conoscenze, competenze e capacità  mirate alle docenze da svolgere, per i datori di lavoro tutto questo non varrà , se la platea dei formati sarà  costituita dai propri dipendenti.”

È noto come la formazione costituisca uno dei principali baluardi della disciplina della salute e della sicurezza dei lavoratori, specialmente da quando la direttiva quadro europea n. 89/391/CEE, considerandola una imprescindibile misura di tutela, l'ha configurata come un obbligo del datore di lavoro.
Merito indiscutibile del d.lgs. n. 81/2008, modificato dal d.lgs. n. 106/2009, è di aver disciplinato più a fondo che in passato la formazione, opportunamente definita (art. 2, lett. aa) come “il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” (PASCUCCI, 2014, 183).

Peraltro l'attenzione del legislatore per la formazione ha riguardato non solo il piano del rapporto “datore di lavoro-lavoratore”, ma anche il versante del sistema istituzionale ove essa è ripetutamente considerata tra i compiti dei vari attori delle politiche della prevenzione. Si è così tentato di mettere in campo tutti i possibili strumenti per valorizzare la formazione, da un lato responsabilizzando direttamente gli organismi “specializzati” su cui si fonda il sistema istituzionale della prevenzione e, da un altro lato, sollecitando le azioni di tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, hanno capacità  di intervenire in materia.

Su questa linea, dopo l'avvento del d.lgs. n. 81/2008, si sono registrati importanti interventi normativi: da un lato, la sottoscrizione dei due accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, rispettivamente sulla formazione a carico del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e sulla formazione destinata ai lavoratori, integrati dalle linee interpretative contenute nell'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 (FANTINI, 2012, 441; ROTELLA, 2012, 569); dall'altro lato, sulla scorta della previsione di cui all'art. 6, comma 8, lett. m-bis, del d.lgs. n. 81/2008, l'elaborazione il 18 aprile 2012 da parte della Commissione consultiva permanente dei criteri di qualificazione per i formatori (GALLI, 2012, 30; GALLO, 2012, 31).

I criteri elaborati il 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva sono approdati in Gazzetta ufficiale quasi un anno dopo con l'emanazione del decreto dei Ministri del lavoro e della salute del 6 marzo 2013 (RAPUANO, 2013, 1211; ROTELLA, 2013, 185; SCARCELLA, 2014, 456; ANGELINI, 2015), efficace tuttavia soltanto a partire dal 18 marzo 2014. La scelta di tale differimento – non prevista dal d.lgs. n. 81/2008 né nella delibera della Commissione consultiva – è stata discrezionalmente operata dai Ministeri emananti considerando che – come emerge nella premessa del decreto – l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese. La data del 18 marzo 2014 non vale peraltro nel caso del datore di lavoro legittimato a svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 del d.lgs. n. 81/2008) il quale potrà  continuare ad esercitare il ruolo di formatore per i propri lavoratori anche se non in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale fino al 18 marzo 2016.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto alla Commissione interpelli il parere sulla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il decreto:

  • identifica un prerequisito individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore** e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente;
  • specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni).

Per la Commissione il decreto 6 Marzo 2013 impone al soggetto che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree elencate di documentare il possesso di almeno uno dei criteri in relazione a ognuna delle tre aree.

E così, l'ingegnere che svolga professionalmente la propria attività  in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà  assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione: per datore di lavoro con i compiti di RSPP; lavoratori; dirigenti e preposti; a condizione che documenti il possesso dei criteri del Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività  di docenza.

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