Procedure DURC on line

durcLa Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) fornisce alcuni primi chiarimenti operativi per le Casse Edili alla luce della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, ha dato attuazione all'art. 4 dell Decreto Legge n. 34/2014, recante importanti novità  in tema di semplificazione del Durc.

Tali chiarimenti, anche alla luce della circolare del Ministero del Lavoro, contenente alcune prime istruzioni e pubblicata nei giorni scorsi, anticipano il documento contenente le Regole per le Casse Edili che sarà  a breve approvato dal Comitato della bilateralità .

La nuova procedura di rilascio on-line del Durc:”  dal 1″° luglio basterà  un clic per avere il documento in formato .pdf in tempo reale

Per pubbliche amministrazioni ed imprese un risparmio complessivo annuo di oltre 100 milioni di Euro

Il ministero del Lavoro scrive :
I vantaggi della nuova procedura saranno numerosi. Ad oggi, una impresa regolare sotto il profilo contributivo sa di dover attendere anche 1 mese per ottenere un certificato che dimostri la regolarità  della propria posizione, attraverso una procedura talvolta complessa che, non a caso, è spesso delegata ad intermediari.

Da luglio le imprese potranno accedere all'archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità  e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.

Procedure DURC on line
Si forniscono di seguito alcuni primi chiarimenti operativi per le Casse Edili alla luce della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, ha dato attuazione all'art. 4 dell D.L. n. 34/2014, recante importanti novità  in tema di semplificazione del Durc.
Tali chiarimenti, anche alla luce della circolare del Ministero del Lavoro, contenente alcune prime istruzioni e pubblicata nei giorni scorsi, anticipano il documento contenente le Regole per le Casse Edili che sarà  a breve approvato dal Comitato della bilateralità .

1. Quadro normativo

– art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014 recante “Semplificazioni in materia di regolarità  contributiva”
– Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/2015 – “Semplificazioni in materia di regolarità  contributiva”
– Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19/6/2015, avente ad oggetto il D.M. 30/1/2015 – Durc on line – prime istruzioni operative.

2. Soggetti abilitati alla verifica

– I soggetti abilitati alla verifica, a partire dal 1″° luglio 2015, accedono al sistema “Durc on Line” attraverso i portali INPS o INAIL, www.inps.it o www.inail.it, inserendo il CF dell'impresa interessata.

– Oltre all'interessato e alle amministrazioni indicate nel decreto, i soggetti abilitati alla verifica sono i soggetti delegati (chiunque abbia interesse alla verifica oltre a banche e intermediari finanziari sempre previa delega).

la delega: deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche. È stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono invece immediatamente abilitati all'effettuazione della verifica.

3. Gestione della richiesta

– I portali di INPS o INAIL consentono (funzione “Consulta regolarità “) la verifica dell'esistenza di un DURC positivo e in corso di validità  (120 giorni dalla prima richiesta) e, se richiesta , ne consente al richiedente la visualizzazione e l'acquisizione in formato PDF (funzione ” Visualizza il documento”).

– Laddove non vi sia un documento in corso di validità  ma risulta essere stata effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un'istruttoria da parte degli Istituti e delle Casse Edili, il sistema comunicherà  tale informazione all'interessato il quale dovrà  attendere l'esito di tale istruttoria.

– Laddove non vi sia un documento in corso di validità , né parimenti un'istruttoria in corso, il portale procede ad interrogare le Banche dati nazionali di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione “Richiesta regolarità “).

– Il Sistema Casse Edili viene coinvolto per imprese iscritte in BNI o, comunque, per le imprese con inquadramento previdenziale edile (CSC edile – codice statistico contributivo edile)

le casse edili abilitate: le Casse Edili abilitate ad effettuare la verifica sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che comunque siano riconosciute dal Ministero del Lavoro.
In tal senso sarà  predisposto dal Ministero del Lavoro un apposito elenco ministeriale per la redazione del quale le parti sociali sono in attesa di un incontro con gli uffici del Ministero stesso.

4. Istruttoria

– I portali INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari – BNI, gestita dalla CNCE

– La BNI risponderà  all'interrogazione in due modi:
a) impresa regolare: quando la stessa risulterà  iscritta nell'anagrafica presente in BNI e non saranno state segnalate irregolarità  da parte delle Casse Edili

– la pratica verrà  chiusa e la risposta della BNI verrà  utilizzata ai fini dell'emissione del documento di regolarità  (qualora l'impresa risulterà  regolare anche per INPS e INAIL) o di irregolarità  (se per INPS e/o INAIL l'impresa risulterà  irregolare)

b) pratica in istruttoria: quando l'impresa non risulterà  iscritta nell'anagrafica BNI o saranno state segnalate irregolarità  da parte di una o più Casse Edili

– la BNI, in questo caso, avvierà  la fase di istruttoria mettendo a disposizione il codice fiscale dell'impresa soggetta a verifica alla/e Cassa Edile/i competente/i con i seguenti criteri:

> a tutte le Casse Edili che abbiano segnalato irregolarità  alla BNI
> alla/e Casse Edili competenti per il territorio ove ha sede legale l'impresa, nel caso di non iscrizione della stessa ad alcuna Cassa del sistema

Le Casse Edili acquisiranno l'elenco delle imprese in istruttoria attraverso il sistema di gestione automatizzata del DURC adottato da ciascuna Cassa.

5. Invito alla regolarizzazione

– La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà  via PEC, al soggetto con riferimento al quale viene effettuata la verifica, l'invito alla regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro i successivi 15 giorni.

– Qualora l'impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvederà  a segnalarlo immediatamente (di norma entro lo stesso giorno) alla BNI e a chiudere la pratica istruttoria. La chiusura dell'istruttoria darà  adito all'immediata segnalazione ai portali INPS e INAIL.

– Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile, la stessa chiuderà  la fase istruttoria secondo le seguenti modalità :

– conferma dello stato di irregolarità  con indicazione dell'importo del debito contributivo (necessario ai fini di interrogazioni finalizzate a pagamenti relativi a lavori pubblici e all'attivazione dell'intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 31 legge 98/2013);

– conferma dello stato di irregolarità  con indicazione dell'importo del debito pari a zero, qualora lo stesso non sia definibile (mancata iscrizione, mancata presentazione della denuncia o mancata segnalazione della sospensione di attività , ecc.)

Si rileva che, qualora la Cassa Edile accerti che l'impresa non sia tenuta soltanto all'iscrizione ma anche al versamento contributivo, la stessa dovrà  segnalare alla BNI la posizione di irregolarità  e chiudere l'istruttoria comunicando l'importo del debito contributivo.

– La comunicazione di chiusura della fase istruttoria deve essere inviata a BNI entro il 28″° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell'utente. In caso di mancata chiusura da parte della Cassa Edile o di mancata indicazione dell'importo del debito entro il termine indicato, al 29 “° giorno la BNI chiuderà  “d'ufficio” la pratica segnalando ai portali INPS e INAIL la conferma di irregolarità  con importo del debito contributivo pari a zero. Tale segnalazione comporterà  la risultanza negativa della verifica che verrà  comunicata dai richiamati portali ai soli soggetti che hanno effettuato l'interrogazione.
Si sottolinea che, successivamente alla chiusura dell'istruttoria, la risultanza sarà  disponibile in via definitiva per i portali INPS e INAIL e, quindi, la Cassa Edile non potrà  rettificare quanto in precedenza comunicato.

6. Requisiti di regolarità 

– La verifica della regolarità  riguarda i pagamenti scaduti fino la secondo mese antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l'impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terz'ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.

– La regolarità  dell'impresa sussiste, oltre ai casi espressamente previsti dal decreto e dalla circolare ministeriale con riferimento anche agli altri Istituti, per ciò che concerne le Casse Edili:

– nei casi di rateizzazioni stipulate secondo le modalità  stabilite dalle delibere del Comitato della bilateralità  e laddove risultino ottemperati tutti gli obblighi da essa derivanti, compreso il pagamento dei debiti correnti da parte dell'impresa;

– nei casi di sospensione dell'attività  dell'impresa regolarmente comunicata alla Cassa Edile competente;

– nei casi di scostamento non grave tra le somme complessivamente dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Cassa Edile, non considerandosi grave lo scostamento pari o inferiore a  150,00 comprensivo degli accessori di legge.

– nei casi di imprese di nuova costituzione comunque iscritte presso la Cassa Edile competente, ma per le quali l'obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità 

– Qualora invece l'impresa non sia censita dal sistema delle Casse Edili, in relazione all'obbligatorietà  di iscrizione per tutte le imprese edili, la stessa verrà  considerata irregolare.

– Nei casi di mancata presentazione della denuncia, verrà  attestata un'irregolarità  con indicazione dell'importo pari a 0. Non rileva a tal fine l'eventuale effettuazione di un versamento contributivo poiché, in assenza della denuncia, la Cassa è impossibilitata a controllarne le relative congruenze.

– Le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali e che non abbiano dipendenti operai, sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza alcun ulteriore obbligo (denuncia mensile o versamento) nei confronti della stessa fin quando non assumano lavoratori operai. Tale adempimento si rende necessario al fine di distinguere, tra le imprese edili non iscritte al sistema delle Casse Edili, quelle con solo dipendenti impiegati da quelle con dipendenti operai: per queste ultime la regolarizzazione comporterà , oltre all'iscrizione, l'effettuazione delle denunce e dei relativi pagamenti per il periodo di attività  accertato dalla Cassa Edile e/o da organi pubblici.

7. Decorrenza e periodo transitorio

– L'attuale gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, rimarrà  in essere per tutte le richieste di DURC che saranno presentate fino al 30 giugno prossimo. In ogni caso i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. 30/1/2015 (1″° luglio 2015) dovranno essere comunque rilasciati e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità  previsti dalla previgente disciplina.

– Dal 1″° luglio e fino al 1″° gennaio 2017 le richieste sullo Sportello Unico potranno riguardare esclusivamente i casi relativi ai crediti certificati nei confronti delle PP.AA di cui all'art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni scaduti anteriormente al 31/12/2012 di cui all'art.6, comma 11 ter, DL n. 35/2013, le procedure di emersione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012 e il pagamento di lavori nell'ambito della ricostruzione dell'Aquila di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e, in ogni caso, tutte le fattispecie in cui, previa decisione degli Istituti e della CNCE, insorgano gravi problematiche tecniche per la gestione del Durc on-line.

Con riserva di fornire ulteriori indicazioni e rimanendo a disposizione per ogni necessità  di chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente” ”  Il Presidente” ”  ” ”  ” 
Mauro Livi” ”  ” ”  ” ” ”  ” Carlo Trestini

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