TANTO FUMO E POCO ARROSTO Articolo di Franco Mugliari

Articolo di Franco Mugliari

collaborazione degli organismi paritetici alla formazione obbligatoria di lavoratori e loro”  rappresentanti

collaborazione degli organismi paritetici alla formazione obbligatoria di lavoratori e loro  rappresentantiTra decreti attuativi del Jobs Act, semplificazioni introdotte e altre cancellate, nuovo accordo sulla formazione di rspp (ma non solo), nuovo codice degli appalti con suoi intrecci con il testo unico sicurezza, ce ne sarebbero di cose da commentare. E sono tanti quelli che si stanno esercitando sul tema.

C'è però una questione sulla quale ho letto molti interventi e rispetto alla quale posso affermare senza tema di smentita :”IO L'AVEVO DETTO!”.

L'occasione per”  tale ambiziosa”  affermazione mi è data dalla nota del Ministero del Lavoro n. 9483 dell'8 giugno 2015 – sul tema della “collaborazione” degli organismi paritetici alla formazione obbligatoria di lavoratori e loro”  rappresentanti, che l'articolo 37, comma 12, del D.lgs. n. 81/2008 pone”  come obbligo al datore di lavoro.

Ma se è vero che nel caso della nota in questione, e”  l'argomento non avrebbe meritato tutta l'attenzione che gli è stata dedicata, è anche vero che i più si sono accontentati, nei loro commenti, a sottolineare come la mancata collaborazione con gli organismi paritetici non sia sanzionabile alla luce dell'art. 37 co. 12. Insomma si è preferito limitarsi ad esultare (e su questo i sindacati un pensierino sarebbe bene che lo facessero)”  per il fatto che si sia semplicemente ribadito quanto scritto nella legge.

Che poi”  il non essere sanzionati per la violazione di una disposizione obbligatoria significhi aver cancellato un obbligo ce ne passa.
Se si volessero davvero semplificare e cancellare tutti i dubbi interpretativi che girano intorno agli organismi paritetici, enti bilaterali (veri o presunti, inattivi o farlocchi) che dir si voglia, si dovrebbe fare una sola cosa: abolire il comma 12 dell'art. 37. E allora si che sarebbe una festa!

Nella nota in questione”  ci sono infatti un paio di sottolineature che avrebbero meritato maggior attenzione:
1) i destinatari della nota in questione vengono individuati negli organi di vigilanza, in particolare quelli che, alla luce dell'art. 37 co. 1, hanno ritenuto di sanzionare i datori di lavoro per aver”  erogato una formazione giudicata “non sufficiente ed adeguata” visto il mancato coinvolgimento degli OO.PP.;
2) gli OO.PP. i cui requisiti, previsti dal D.Lgs. 81/2008, DEVONO essere verificati dal Datore di lavoro.

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