Registro informatizzato sicurezza

Registro informatizzato sicurezza

Strumento messo a disposizione dalla Regione Veneto ai soggetti formatori in materia di sicurezza

Registro informatizzato sicurezzaStrumento messo a disposizione dalla Regione Veneto ai soggetti formatori in materia di sicurezza che non necessitano di preliminare autorizzazione regionale per comunicare gli esiti del proprio servizio formativo.

Obbligatorio per le comunicazioni circa gli interventi formativi in materia di abilitazione all'uso di attrezzature (art. 73, D.Lgs. 81/08). E' attivo su base volontaria per alcune altre tipologie di intervento.

La formazione e l'aggiornamento obbligatorio in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro impone di prestare una particolare attenzione al tema della tracciabilità  degli interventi formativi. Si tratta di un nodo cruciale dell'attuale sistema formativo ed un tema da sempre al centro dell'interesse regionale.

L'ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro prevede un modello di formazione professionale obbligatoria che individua, di volta in volta, i soggetti formatori.

Questa modalità  operativa, se per un verso ha consentito l'avvio di una massiccia campagna formativa ad opera di soggetti a stretto contatto con le imprese (associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, organismi paritetici, enti bilaterali ecc.), dall'altro ha drasticamente ridotto la possibilità  di una regia unica, ad esempio, per la gestione delle anagrafiche dei soggetti formati.

Tuttavia recentemente è stato fatto qualche passo in avanti nella direzione di un maggior coordinamento delle informazioni.

In particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 73, comma 5, con il quale si è demandato alla Conferenza Stato Regioni l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

L'Accordo in Conferenza Stato Regioni 22 febbraio 2012, n. 53, ha definito le attrezzature per cui è prevista la disciplina di cui sopra, individuando, come di consueto, anche i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi.

La novità  è rappresentata dal passaggio con il quale lo stesso accordo ha imposto che i diversi soggetti gestori trasmettano alla Regione i verbali d'esame al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

Sfruttando questo strumento, sono state poste le basi per la costruzione di un registro unico regionale informatizzato di tutta la formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro, naturalmente a partire da alcuni obblighi specifici, quale appunto quello in materia di attrezzature.

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