Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone

Disposizioni”  relative”  all'esercizio”  degli”  ascensori”  in”  servizio pubblico destinati al trasporto di persone

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 marzo 2015
Disposizioni”  relative”  all'esercizio”  degli”  ascensori”  in”  servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (15A02036) (GU n.61 del 14-3-2015)
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IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
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Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante”  provvedimenti”  per la concessione all'industria privata dell'impianto e”  l'esercizio”  di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n.”  281,”  del”  Ministro per le”  comunicazioni”  concernente”  l'approvazione”  delle”  norme”  per l'impianto”  e”  l'esercizio”  in”  servizio”  pubblico”  degli” ”  ascensori destinati al trasporto di persone;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre”  1951, n.”  1767,”  recante” ”  l'approvazione” ”  del” ”  regolamento” ”  concernente l'impianto e l'esercizio di”  ascensori”  e”  montacarichi”  in”  servizio privato;
Visto l'art. 1, comma 3, e gli articoli 3, 4, 5 e”  90″  del”  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e”  regolarita'”  dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei”  trasporti recante norme regolamentari in materia di”  varianti”  costruttive,”  di adeguamenti tecnici e”  di”  revisioni”  periodiche”  per”  i”  servizi”  di pubblico”  trasporto”  effettuati”  con”  impianti”  funicolari”  aerei” ”  e terrestri;
Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei”  trasporti”  recante disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica”  e morale dei direttori di esercizio dei servizi di”  pubblico”  trasporto terrestre e dei loro sostituti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme”  di”  attuazione”  della”  direttiva”  95/16/CE”  sugli ascensori;
Visto il decreto 4″  dicembre”  2003″  del”  Ministro”  delle”  attivita' produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1,”  del”  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.”  162,”  sono”  state pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e”  UNI EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in”  materia”  di
ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica”  30 aprile 1999, n. 162,”  per”  la”  parziale”  attuazione”  della”  direttiva 2006/42/CE”  relativa”  alle”  macchine”  e”  che”  modifica”  la”  direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori;
Visto”  il”  decreto” ”  18″ ”  febbraio” ”  2011″ ”  del” ”  Ministero” ”  delle infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni per”  i”  Direttori ed i Responsabili dell'Esercizio”  e”  relativi”  sostituti”  e”  per”  gli Assistenti”  tecnici”  preposti”  ai”  servizi”  di” ”  pubblico” ”  trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 17 settembre 2014, n.”  288,”  del”  Ministero”  delle infrastrutture e dei trasporti”  recante”  “«Requisiti”  e”  modalita'”  di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli”  impianti”  a”  fune”  in”  servizio” ”  pubblico” ”  (capo” ”  servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)”»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”  dell'11 febbraio 2014, n. 72,”  recante”  “«Regolamento”  di”  organizzazione”  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.”  2 del”  decreto-legge”  6″ ”  luglio” ”  2012,” ”  n.” ”  95,” ”  convertito,” ”  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135″»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei”  trasporti del 4 agosto 2014, n. 346, di attuazione del decreto”  del”  Presidente del Consiglio dei ministri”  11″  febbraio”  2014,”  n.”  72,”  concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”  e dei relativi compiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19″  gennaio”  2015, n. 8, “«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente”  della Repubblica 30 aprile 1999, n.”  162,”  per”  chiudere”  la”  procedura”  di infrazione”  2011/4064″  ai”  fini”  della”  corretta”  applicazione”  della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di”  semplificazione”  dei procedimenti per la”  concessione”  del”  nulla”  osta”  per”  ascensori”  e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.”»”  (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015);
Visto il”  Comunicato”  relativo”  al”  decreto”  del”  Presidente”  della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente:”  “«Regolamento”  recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile”  1999, n. 162, per chiudere la procedura di”  infrazione”  2011/4064″  ai”  fini della corretta applicazione della direttiva”  95/16/CE”  relativa”  agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti”  per”  la”  concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi”  nonche'”  della”  relativa licenza di esercizio.”» (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015);
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Decreta:

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 1
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Campo di applicazione
1. Le norme”  del”  presente”  decreto”  si”  applicano”  agli”  ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 2
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Apertura al pubblico esercizio

1. Ai fini dell'apertura dell'esercizio, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'apertura stessa la Regione o l'Ente”  Locale
concedente trasmette all'U.S.T.I.F. territorialmente”  competente,”  la seguente documentazione:
a) individuazione del Responsabile dell'Esercizio. L'incarico del Responsabile dell'Esercizio e' subordinato all'assenso”  degli”  Organi
regionali, o degli”  enti”  locali,”  previo”  rilascio”  del”  nulla”  osta tecnico”  ai” ”  fini” ”  della” ”  sicurezza” ”  da” ”  parte” ”  dell'U.S.T.I.F.
territorialmente competente;
b) proposta di Regolamento di Esercizio redatta dal”  Responsabile dell'Esercizio e controfirmata dall'esercente;
c) elenco del personale da adibire alle mansioni di”  sorveglianza dell'impianto ed al soccorso;
d) manuale per l'uso e la manutenzione dell'impianto;
e) relazione sul sistema di”  telesorveglianza,”  qualora”  non”  sia previsto il presenziamento, collegato ad una”  postazione”  presenziata
permanentemente durante l'esercizio;
f) piano di soccorso per il recupero dei”  passeggeri,”  inclusi”  i portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina.
2. L'U.S.T.I.F. competente”  territorialmente,”  prima”  dell'apertura all'esercizio:
a)”  esaminato”  il”  Regolamento”  di”  Esercizio”  comprensivo”  della procedura per il recupero dei”  passeggeri,”  con”  l'utilizzazione”  del personale addetto all'impianto;
b)”  acquisita”  copia”  della”  dichiarazione”  CE” ”  di” ”  conformita' dell'ascensore redatta dall'installatore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
c) acquisita la nomina del Responsabile dell'Esercizio;
rilascia parere all'Organo Regionale o agli Enti Locali delegati”  per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 3
” 
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Esercizio
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1. Agli ascensori”  in”  servizio”  pubblico”  e'”  preposto,”  ai”  sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n.”  753/1980 ai fini della sicurezza e regolarita' dell'esercizio, un Responsabile dell'Esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono”  stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2011.
2. L'esercizio dell'impianto si svolge con”  le”  modalita'”  indicate nel regolamento di esercizio emanato,”  ai”  sensi”  dell'art.”  102″  del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, dal Responsabile dell'Esercizio ed approvato dagli”  Organi”  regionali,”  o”  dagli”  enti locali delegati.
3. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il personale addetto, le modalita' di effettuazione del servizio”  ed”  il
piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi, i divieti e le sanzioni.
4.”  Le”  disposizioni”  relative”  ai”  viaggiatori”  sono”  esposte” ”  al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita' degli accessi.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 4
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Manutenzione dell'impianto
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1. Al fine di garantire”  la”  buona”  conservazione”  ed”  il”  regolare funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere”  affidata”  a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24″  dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 5
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Verifiche e prove periodiche
” 
1. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare”  il”  permanere delle condizioni di efficienza degli”  organi”  e”  degli”  elementi”  dai quali”  dipende”  la”  sicurezza” ”  e” ”  la” ”  regolarita'” ”  di” ”  esercizio dell'impianto,”  nonche'”  l'avvenuta”  ottemperanza”  alle”  prescrizioni eventualmente impartite dall'autorita' di sorveglianza in”  precedenti
verifiche.
2.”  Ogni”  giorno,”  prima”  dell'inizio”  del”  servizio”  pubblico,”  il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o piu' corse di prova a vuoto.
3. Almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell'Esercizio provvede”  a sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice”  E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008 e s.m.i., i”  cui”  risultati vanno”  trascritti”  sul”  libretto”  dell'ascensore,”  sottoscritti” ”  dal manutentore che ha effettuato le prove e”  dallo”  stesso”  Responsabile dell'Esercizio.
4. Le date di effettuazione delle verifiche semestrali”  di”  cui”  al comma 3 sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio”  con”  congruo anticipo al competente U.S.T.I.F. al fine di”  consentire”  l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
5. I risultati delle verifiche e prove periodiche di cui al comma 3 sono verbalizzati e trasmessi dal”  Responsabile”  dell'Esercizio”  agli Organi regionali o agli”  enti”  locali”  delegati”  ed”  agli”  U.S.T.I.F. territorialmente competenti.
6. Ogni tre anni e in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente, ai”  controlli”  e”  alle”  prove”  effettuate”  a”  cura”  del Responsabile dell'Esercizio, presenzia, al”  fine”  di”  verificarne”  il corretto operato, un funzionario del settore tecnico”  dell'U.S.T.I.F. competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo regionale o”  dell'ente”  locale”  delegato,”  agli” ”  effetti” ”  della” ”  regolarita' dell'esercizio.
7. Gli U.S.T.I.F. possono disporre in qualsiasi”  momento”  ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli”  stessi”  avvenga nel rispetto delle disposizioni”  vigenti”  in”  materia”  di”  sicurezza, nonche' richiedere”  l'esecuzione”  di”  prove”  e”  verifiche”  intese”  ad accertare lo stato di conservazione ed il”  buon”  funzionamento”  degli impianti.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 6
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Disposizioni abrogate
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1. E' abrogato il decreto del Ministero delle infrastrutture e”  dei trasporti dell'11 gennaio 2010, recante “«Norme relative all'esercizio
degli ascensori”  in”  servizio”  pubblico”  destinati”  al”  trasporto”  di persone”».
2. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n. 281, del Ministro per le comunicazioni.
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 7
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Pubblicazione ed entrata in vigore
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1. Le disposizioni”  del”  presente”  decreto”  entrano”  in”  vigore”  il quindicesimo giorno”  successivo”  alla”  pubblicazione”  nella”  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
” ” ”  Roma, 9 marzo 2015
” 
Il direttore generale: Di Giambattista

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