LINEE GUIDA PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

LINEE GUIDA PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Circolare del Consiglio Nazionale N.510 avente ad oggetto le “Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – Versione emendata

Circolare del Consiglio Nazionale N.510

CSEIl GdL Sicurezza del e .N.I. coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, ha recentemente valutato ed attenzionato l'articolato lavoro sviluppato, congiuntamente, dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, che ha prodotto le “linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori“, che alleghiamo alla presente nota.

Il nostro GdL Sicurezza ha espresso un parere ampiamente positivo sul documento che rappresenta un utilissimo strumento di guida per gli ingegneri nel delicato settore della sicurezza nei cantieri. Le citate linee guida hanno avuto la piena condivisione degli enti competenti in materia, sia dalla Regione Emilia Romagna che della Regione Toscana.
Alla fine dell'anno scorso abbiamo inviato il documento a tutti gli Ordini e Federazioni.
Abbiamo ricevuto una serie di proposte di modifiche ed emendamenti, ed alcune di esse sono state recepite dal nostro GdL Sicurezza.
Allegato alla presente inviamo il testo emendato per un'ultima consultazione con gli Ordini. Gli interessati possono fornire i loro contributi entro e non oltre il 15 aprile 2015.

La funzione del CSE è di “alta” vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell'impresa affidataria.
La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.
Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da questàultimo nell'ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere (è opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).
Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un'efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto (individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la presenza).
Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate ai successivi punto 5. lettere a), b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere indicate nel crono programma dei lavori.

Il CSE, nel caso in cui si avvalga di collaboratori del proprio staff con adeguate capacità  e formazione, mantiene la piena e diretta responsabilità  degli obblighi derivanti dall'incarico ricevuto.

Si tenga inoltre presente che qualora l'incarico di CSE fosse relativo a cantieri soggetti ad ulteriori normative oltre al Titolo IV del D.Lgs.81/2008, le stesse dovranno essere tenute nella necessaria considerazione qualora prevedano ulteriori obblighi integrativi rispetto a quanto riportato nel presente documento. Ad esempio:
a) Nel caso in cui il CSE assuma l'incarico di coordinare interventi da fronteggiare con immediatezza, attuati dal Dipartimento della protezione civile, deve tenere conto dei particolari obblighi previsti dal Decreto Presidente Consiglio Ministri n. 231 del 28 novembre 2011;
b) Nel caso in cui il CSE assuma l'incarico di coordinare attività  di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche deve tenere conto dei particolare obblighi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, del 22 luglio 2014.

Si evidenzia infine che il contenuto del testo che segue potrà  eventualmente fare riferimento, a livello locale, ad ulteriori Linee Guida o Procedure di Processo o Buone Prassi, alle quali gli Ordini Provinciali intendano aderire o promuovere ad integrazione del presente documento.

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