Convenzione tra Inail e Inps

Convenzione tra Inail e Inps

Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata la nuova Convenzione tra l'INPS e l'INAIL per l'erogazione delle prestazioni in caso di dubbia competenza. Con circolare congiunta i due Enti il 2 aprile c.a. hanno impartito le istruzioni operative Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata la nuova Convenzione tra l'INPS e l'INAIL per l'erogazione delle prestazioni in caso di dubbia competenza. Con circolare congiunta i due Enti il 2 aprile c.a. hanno impartito le istruzioni operative

A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del 6 agosto 2014, rispettivamente dell'Inps e dell'Inail, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell'iter di definizione dei casi di dubbia competenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:

– dell'Inail cui compete l'accertamento del nesso di causalità  per le malattie professionali, l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l'evento lesivo come professionale;
– dell'Inps cui compete, nell'ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l'individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già  valutata dall'Inail, nonché la valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell'Inail.

Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall'ambito della nuova Convenzione, e non potrà  costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali “non tabellate”.

Tali patologie, infatti,”  come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, si configurano sempre come “malattie comuni” finché il lavoratore non fornisca la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l'attività  lavorativa svolta.

Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata la nuova Convenzione tra l'INPS e l'INAIL per l'erogazione delle prestazioni in caso di dubbia competenza. Con circolare congiunta i due Enti il 2 aprile c.a. hanno impartito le istruzioni operative   A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del 6 agosto 2014, rispettivamente dell'Inps e dell'Inail, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell'iter di definizione dei casi di dubbia competenza.  AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE  La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:  - dell'Inail cui compete l'accertamento del nesso di causalità  per le malattie professionali, l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l'evento lesivo come professionale; - dell'Inps cui compete, nell'ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l'individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già  valutata dall'Inail, nonché la valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell'Inail. Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall'ambito della nuova Convenzione, e non potrà  costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali

Convenzione INAIL INPS

Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata la nuova Convenzione tra l'INPS e l'INAIL per l'erogazione delle prestazioni in caso di dubbia competenza. Con circolare congiunta i due Enti il 2 aprile c.a. hanno impartito le istruzioni operative   A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del 6 agosto 2014, rispettivamente dell'Inps e dell'Inail, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell'iter di definizione dei casi di dubbia competenza.  AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE  La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:  - dell'Inail cui compete l'accertamento del nesso di causalità  per le malattie professionali, l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l'evento lesivo come professionale; - dell'Inps cui compete, nell'ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l'individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già  valutata dall'Inail, nonché la valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell'Inail. Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall'ambito della nuova Convenzione, e non potrà  costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali

La Convenzione

Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata la nuova Convenzione tra l'INPS e l'INAIL per l'erogazione delle prestazioni in caso di dubbia competenza. Con circolare congiunta i due Enti il 2 aprile c.a. hanno impartito le istruzioni operative   A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del 6 agosto 2014, rispettivamente dell'Inps e dell'Inail, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell'iter di definizione dei casi di dubbia competenza.  AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE  La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:  - dell'Inail cui compete l'accertamento del nesso di causalità  per le malattie professionali, l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l'evento lesivo come professionale; - dell'Inps cui compete, nell'ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l'individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già  valutata dall'Inail, nonché la valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell'Inail. Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall'ambito della nuova Convenzione, e non potrà  costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali SLIDE


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Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata la nuova Convenzione tra l'INPS e l'INAIL per l'erogazione delle prestazioni in caso di dubbia competenza. Con circolare congiunta i due Enti il 2 aprile c.a. hanno impartito le istruzioni operative

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