Terre e rocce da scavo Circolare del Ministero

Terre e rocce da scavo Circolare del Ministero

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni ambientali, chiarimenti nota prot. 0014640 del 16 maggio 2014

rocceCOSA SONO TERRE, ROCCE E MATERIALI DA SCAVO. In base ad un prima e generale definizione per materiali, terre e rocce da scavo si intendono gli elementi che derivano da operazioni di scavo, come quelle relative ad attività  edili ed estrattive.

Il decreto ministeriale n. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività  od opere soggette a VIA o ad AIA, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio , dovrebbe essere inviata all'autorità  competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità  del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità  e tipologia del materiale trasportato etc.).

Nel caso, quindi, di materiali da scavo , gestiti come sottoprodotti, non si applica una procedura che sin da subito è apparsa eccessivamente complessa e di difficile applicazione, che nella pratica poteva comportare l'invio di innumerevoli comunicazioni praticamente uguali e contestuali, relative peraltro a materiali che non sono rifiuti, in quanto gestiti come sottoprodotti.

Circolare del 16 maggio 2014

OGGETTO:Modalità  Operative per l'attuazione dell'allegato 6 al D.M. 161/2012 “Documento di trasporto”. Comunicazioni.

La scrivente Direzione, nell'ambito di applicazione del “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo“, di cui al D.M. 161/2012, per le opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale di competenza Statale, ha inteso definire in maniera univoca 1e modalità  attuative di quanto previsto dall'allegato 6 del citato Decreto in ordine alla comunicazione del “Documento di Trasporto” da parte dell'esecutore del Piano di Utilizzo, nell'ottica della semplificazione ed ottimizzazione dell'attività  amministrativa.

Per quanto sopra, ferme restando tutte ]e informazioni da fornire indicate nel citato allegato 6, il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo individuato ai sensi dell'art. 9 del succitato D.M., al fine di evitare inutili appesantimenti procedurali ed un sovraccarico da parte dell'Autorità  ricevente, invierà  dette informazioni preventivamente con una comunicazione cumulativa all'inizio della giornata, anche solo per via telematica, che contenga il cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata.

Laddove le indicate previsioni non dovessero essere rispettate integralmente, l'esecutore dovrà , secondo la previsione di legge, inviare all'Autorità  competente, tempestivamente, anche solo per via telematica, una comunicazione cumulativa rettificata.

Pertanto, si chiede a codeste Società  proponenti di provvedere, ovvero comunicare immediatanient.e ai soggetti esecutori, all'invio della documentazione ai sensi dell'allegato 6 del D.M. 161/2012, secondo le modalità  sopra indicate.

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