Nuova regola tecnica strutture sanitarie, Prevenzione Incendi

Nuova regola tecnica strutture sanitarie, Prevenzione Incendi

Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al ”  decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
1. I titoli III e IV della regola tecnica”  di”  prevenzione”  incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002″  sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I”  e”  II”  che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. E' approvato l'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del”  Ministro”  dell'interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002“.

I titoli III e IV della regola tecnica”  di”  prevenzione”  incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002″  sono
integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I”  e”  II”  che costituiscono parte integrante del presente decreto.

E' approvato l'Allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del”  Ministro”  dell'interno
18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Le strutture sanitarie che”  erogano”  prestazioni”  in”  regime”  di ricovero”  ospedaliero”  ovvero”  in” ”  regime” ”  residenziale” ”  a” ”  ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i”  25″  posti”  letto,”  esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro”  dell'interno 18 settembre 2002, che”  non”  abbiano”  completato”  l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi”  stabiliti”  dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere”  adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio”  previsti”  al”  titolo”  III”  del decreto del Ministro”  dell'interno”  18″  settembre”  2002,”  cosi'”  come modificato dall'allegato I”  al”  presente”  decreto,”  entro”  i”  termini
temporali e con le modalita' indicate dal decreto.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore”  del”  presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui”  al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono”  al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente”  per”  territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del”  progetto,”  di”  cui all'art. 3 del medesimo decreto,”  relativo”  al”  completo”  adeguamento dell'attivita'

Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle”  strutture,”  di”  cui”  al”  presente”  comma, presentano”  al”  Comando”  la”  segnalazione” ”  certificata” ”  di” ”  inizio attivita', di”  cui”  all'art.”  4″  del”  decreto”  del”  Presidente”  della Repubblica 1″° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata,”  attestante”  il”  rispetto”  dei”  requisiti”  di”  sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2,”  esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1,”  comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve”  attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un”  apposito”  sistema”  di gestione della”  sicurezza”  finalizzato”  all'adeguamento”  antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V”  del”  decreto”  del”  Ministro dell'interno”  18″  settembre”  2002″  introdotto”  dall'Allegato”  III”  al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni”  e”  delle”  condizioni”  di”  esercizio,”  ordinarie”  ed” ”  in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure”  di prevenzione.

Per la predisposizione del”  sistema”  di”  gestione”  della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere”  individuato”  dal titolare”  dell'attivita'”  un”  responsabile”  tecnico”  della”  sicurezza antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno” ”  dell'attivita',” ”  in” ”  possesso” ”  di” ” ”  attestato” ” ”  di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011″  e”  deve essere previsto un numero congruo di”  addetti”  antincendio,”  valutato con il”  metodo”  riportato”  al”  titolo”  V”  del”  decreto”  del”  Ministro dell'interno”  18″  settembre”  2002″  introdotto”  dall'Allegato”  III”  al presente decreto.

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