Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (Determina n. 4). (15A01838) (GU Serie Generale n.61 del 14-3-2015)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'Adunanza del 25 febbraio 2015

Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneriaInquadramento generale. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e' disciplinato dall'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (nel seguito, Codice), in relazione all'importo dei relativi corrispettivi: inferiore ovvero pari o superiore a 100.000 euro. Per l'affidamento dei servizi di importo superiore a 100.000 euro sono previste due diverse forme di pubblicita': per gli appalti fra 100.000 euro e la soglia comunitaria e' prescritta la pubblicita' in ambito nazionale, mentre per gli appalti sopra tale soglia e' prescritta la pubblicita' sia in ambito nazionale che comunitario.

Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame e' quello per cui non sono consentite modalita' di affidamento dei servizi tecnici diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 91, comma 8, del Codice, vieta, infatti, “«l'affidamento di attivita' di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice”».

Un secondo elemento cardine e' che l'affidatario della progettazione preliminare puo' legittimamente partecipare anche alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Anzi, alla luce degli artt. 90 e ss., del Codice, si puo' ritenere che il legislatore abbia privilegiato un criterio di continuita' nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, prevedendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (cfr. Avcp, parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33).

Infatti, la disciplina dell'art. 90, comma 8, del Codice, al momento vigente, riguarda esclusivamente l'appalto dei lavori e non la gara per l'affidamento della progettazione e non prevede alcuna incompatibilita' per i professionisti che abbiano curato i precedenti livelli di progettazione per il medesimo intervento.

Tuttavia, tale assetto normativo e' stato recentemente modificato dalla legge recante “«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis”», approvata il 21 ottobre 2014, al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale ai principi comunitari in tema di libera concorrenza e di parita' di trattamento e la possibile apertura di un procedimento d'infrazione.

Il comma 8 e' modificato nel senso di prevedere un divieto generale di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e degli eventuali subappalti e cottimi a soggetti affidatari della progettazione.

Viene, tuttavia, inserita al successivo comma 8-bis la disposizione secondo la quale il divieto non trova applicazione laddove i progettisti dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione non e' tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In adeguamento alla giurisprudenza comunitaria, la nuova disposizione concede all'affidatario la possibilita' di provare, in concreto, che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza, attraverso l'acquisizione di flussi informativi che abbiano determinato un'asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti.

Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' essere previsto che il concorrente, ove fosse il soggetto affidatario della progettazione dell'appalto in questione, produca la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza.

Un terzo elemento di base e' quello previsto dall'art. 91, comma 3, del Codice, in base al quale non e' consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica – che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nel citato comma 3. Conseguentemente, il bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni”  .

Sotto il profilo generale, inoltre, e' utile rammentare che, ai sensi degli artt. 268 e 269 del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, Regolamento), non puo' essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento (2) , mentre dovranno essere richieste, con le modalita' di cui agli artt. 75 e 113 del Codice, per i restanti servizi di cui all'art. 252. Pertanto, la stazione appaltante puo' chiedere al progettista soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilita' civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di competenza, ai sensi dell'art. 111 del Codice.


Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneriaGU Serie Generale n.61 del 14-3-2015

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