Chiarimenti dai ministeri sugli ancoraggi nei lavori in quota

Chiarimenti dai ministeri sugli ancoraggi nei lavori in quota

Una circolare interministeriale emanata a febbraio e per la quale è stato sentito anche il parere dell'Inail

sicurezza cantieriI sistemi di ancoraggio abitualmente realizzati sui tetti sono di tipo permanente sebbene non esistano sul mercato prodotti normati in base a tale caratteristica. Il requisito relativo alla permanenza o non di questi dispositivi non è espressamente previsto dal Testo unico sulla sicurezza (dlgs.81/08) e ciò crea non pochi dubbi tra tutti i soggetti coinvolti: fabbricanti, installatori, utilizzatori e ispettori Asl. La circolare n.3 del 13/2/2015, emanata dal ministero del Lavoro d'intesa coi ministeri dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti – e per la disposizione della quale è stato sentito anche il parere dell'Inail – consente di far chiarezza nel settore.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata il 13 febbraio 2015, precisa che esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

  • NON PERMANENTI
  • PERMANENTI

Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione

Gli ancoraggi installati non permanentemente sono dispositivi amovibili e trasportabili ovvero sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore prima di eseguire il lavoro e successivamente rimossi dal lavoratore stesso.

Hanno la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza.

Tali dispositivi di ancoraggio sono considerati DPI e quindi conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/1992.

Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione

Gli ancoraggi installati permanentemente sono fissi e non trasportabili, di conseguenza non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 475/1992 e pertanto non sono DPI e quindi non devono essere marcati CE.

Tali dispositivi di ancoraggio devono essere considerati prodotti da costruzione e quindi essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzioni (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

Due tipologie di ancoraggi. “a circolare interministeriale – spiega Luca Rossi, del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici dell'Inail, ne insieme al collega Luigi Cortis ne ha seguito l'iter – chiarisce che esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio: quelli che seguono il lavoratore – installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono, quindi, caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili e non permanenti – e quelli installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili”. Per i tre ministeri rientrano nella categoria di quelli installati permanentemente tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma che restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano in realtà  “rimovibili”, perché, per esempio, avvitati a un supporto.

Le norme tecniche di settore. La circolare fornisce chiarimenti e linee di indirizzo, senza riferirsi alle norme tecniche, ma alle disposizioni legislative esistenti (dlgs.81/08, dal dlgs. 475/92 e Regolamento (UE) n. 305/2011). “a circolare si inserisce in un contesto normativo di settore in profonda evoluzione e pertanto – rileva Rossi – oltre a essere tempestiva, è efficace in quanto in grado di dialogare con esso e contribuire a dissolvere le incertezze degli operatori”. Sono tre le norme tecniche da considerare: la Uni 11560:2014 – Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione; il progetto di norma Uni U5002C120 – Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente – Requisiti e metodi di prova; la revisione della norma Uni 11158:2005 (progetto Uni U5002B930) – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. “Queste tre norme – conclude Rossi – sono l'espressione della chiara volontà  di armonizzare l'impiego dei sistemi di protezione individuale contro le cadute ed i sistemi di ancoraggio a essi dedicati e bene si inseriscono nel contesto della circolare interministeriale fornendo anche gli strumenti operativi per tutti i soggetti coinvolti”.

fonte inail.it

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