linee guida assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI A PARERE
Stato iter: Parere espresso
Trasmissione: Trasmesso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell' articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
Annuncio all'Assemblea: 14 gennaio 2015
Assegnazione ed esito:
VIII Ambiente (Assegnato il 14 gennaio 2015 – Termine il 3 febbraio 2015)
(favorevole con osservazione – 17 febbraio 2015)
Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
Il presente DM riguarda le Lìnee Guida relative all'ìndividuazione dei” valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici
Il suddetto D.P.C.M. è un provvedimento attuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e fissa:
• i limiti di esposizione, per la prevenzione degli effetti a breve termine nella popolazione dovuti alla esposizione al campi elettromagnetici generati da sorgenti
fisse con frequenza compresa tra 100 k:Hz e 300 GHz;
• i valori di attenzione per la prevenzione, invece, dci possibili effetti nella popolazione a lungo termine ai campi medesimi;
• gli obiettivi di qualità ai fini della progressiva minimizzazìone della esposizione della popolazione al campi medesimi e dell'individuazione delle tecniche di
misurazione dei livelli di esposizione.
Compito delle Linee Guida è quello di definire:
a) le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/ APPA dei dati dì potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria;
b) i fattori dì riduzione della potenza massima al connettore di antenna;
c) j valori di assorbunento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
d) la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere.
Al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è demandata l'approvazione delle suddette Linee Guida, con uno o più decreti del Ministro sentite le competenti Commissioni parlamentari, suscettibili di aggiornamenti con periodicìtà semestrale.
La determinazione di tali valori di assorbimento del campo elettromagnetico è il risultato della sperirnentazione effettuata dal personale ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto.
L'attività in oggetto ha avuto come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di
teleradiocomurùcazione nei casi di presenza dì pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura.
Per l'esecuzione delle misure sono state definite dall'ISPRA apposite procedure operative.
Nello schema di decreto ministeriale ora all'esame della Commissione Ambiente della Camera viene evidenziato che le linee guida illustrate si limitano a disciplinare l'ambito relativo al citato punto 3), relativo alla sola determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
Per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, sulla base anche della letteratura disponibile, si adottano i seguenti due diversi fattori di riduzione:
1. pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz: 6 dB;
2. pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB. In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a “finestre aperte”, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, si adotta il seguente fattore di attenuazione;
3. pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura: 0 dB.