Videosorveglianza non autorizzata sul luogo di lavoro

Videosorveglianza non autorizzata sul luogo di lavoro



evento 231Con sentenza del 17 aprile 2014, n. 17027, la III sez. pen., della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla condotta posta in essere dall'imputato che aveva provveduto, presso la propria attività  commerciale, ad installare un impianto di videosorveglianza sprovvisto di idonea autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro, per espressa omissione da parte dell'imputato.

Tale condotta ravvisava quale ipotesi di reato la violazione dell'art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) in relazione all'inosservanza dell'art. 114 d.lgs. 196/03, in quanto le telecamere, quattro, erano state installate nello spazio ove si trovavano i tavoli dell'attività  commerciale dell'imputato e le medesime erano posizionate: una in direzione della porta d'ingresso, un'altra “copriva” l'area dei tavoli, una terza ispezionava il corridoio e l'ultima all'interno della sala ristorazione, posta al primo piano.

I Giudici di merito hanno “scardinato” la tesi difensiva volta a provare come detto sistema di video-sorveglianza fosse installato al solo fine di tutelare il patrimonio aziendale contro attività  criminose e di rilevo penale. In realtà  i diversi gradi di Giudizio hanno evidenziato come la finalità  del sistema censurato fosse altresì quella di esercitare un controllo a distanza dei lavoratori contravvenendo alle disposizioni del già  citato art. 4 L. 300/70. Non solo, tale installazione era avvenuta in violazione del comma II, del medesimo articolo, in quanto sprovvisto di un' accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna.

Proprio lo Statuto dei Lavoratori precisa di come gli impianti di video-sorveglianza, installati per esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro qualora permettano un controllo a distanza dei Lavoratori debbano essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna, indipendentemente dalle finalità  di utilizzo delle immagini acquisite. Tale principio viene ulteriormente esplicitato dai Giudici di Legittimità  i quali escludono che la punibilità  della condotta, dettata dall'omessa richiesta di accordo agli Organi deputati, possa derivare solo nel caso in cui si tratti di controllo occulto. Ciò in considerazione della ratio della norma che si applica non in relazione alla finalità  ma, a priori, per l'assenza di un preventivo accordo con le parti sociali.

E' dunque assolutamente necessario, oggi più che mai, regolamentare “l'organizzazione” dei lavoratori, qualora assumano anche la qualifica di Incaricati.

Tale interventi si possono concretizzare anche per il tramite di codici di comportamento ovvero l'applicazione operativa di job acts.

In tal senso pare utile consigliare quale efficace strumento operativo la partecipazione al convegno accreditato organizzato da PLS, a Milano, il 13 marzo 2015.

Per maggiori informazioni visitate la pagina dedicata all'evento:

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Avv. Matteo Alessandro Pagani
Avvocato – Presidente Gruppo PLS

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