Iva sugli omaggi

Iva Omaggio

Con l'articolo 30 del Dlgs 175/2014 (pubblicato il 28 novembre 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 277), è stata elevata a 50 euro la soglia di detassazione Iva sugli omaggi. La decorrenza della disposizione riguarda le operazioni effettuate dallo scorso 13 dicembre.

Prima della modifica normativa, la detrazione dell'Iva era ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972).

iva omaggiCon l'entrata in vigore della nuova soglia di detraibilità , l'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti effettuati fino allo scorso 12 dicembre è detraibile se il valore unitario del bene non è superiore a 25,82 euro, mentre, per quelli effettuati dal 13 dicembre in poi, lo è se il valore del bene non supera 50 euro. In caso contrario, cioè in caso di valore unitario superiore a 25,82 euro, fino al 12 dicembre, ovvero a 50 euro, dal 13 dicembre, l'Iva è da considerare indetraibile.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni – Considerando che il D.Lgs. Semplificazioni Fiscali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, a più di un mese dalla sua approvazione, avvenuta nel CDM del 30.10.2014, e' entrato in vigore il 13.12.2014. Pertanto, l'innalzamento della soglia esplicherà  la propria efficacia con riferimento agli acquisti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Di conseguenza:
• per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” entro il 12.12.2014 si applicheranno le vecchie regole, e dunque l'IVA sarà  indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 25,82;
• per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” a partire dal 13.12.2014 si applicheranno le nuove regole, dunque l'IVA sarà  indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 50,00.

L'efficacia dell'innalzamento della soglia per la detrazione dell'IVA sull'acquisto di beni destinati a essere omaggiati ricompresi tra le spese di rappresentanza, è collegata al momento di effettuazione dell'operazione.

L'art. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972 sancisce che per i beni mobili il momento di effettuazione dell'operazione corrisponde alla data della consegna o spedizione delle merci, sempre tenendo conto di acconti e fatturazione anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell'imposta al pagamento e alla data di emissione della fattura (art. 6. co. 4, D.P.R. 633/1972), limitatamente all'importo pagato o fatturato alla data della fattura o a quella del pagamento.

Da tener ben presente, duque, che:
– per i beni consegnati o spediti entro il 12.12.2014;
– in caso di fattura emessa anticipatamente (prima del 13 dicembre 2014) ma riferite a beni consegnati all'azienda dal 13 dicembre;
– e per i beni destinati ad essere omaggiati pagati entro il 12.12.2014;

Non si potrà  detrarre l'Iva per i beni con costo unitario tra 25,83 euro a 50 euro, dato che la nuova soglia di 50 euro, che consente l'integrale detraibilità  dell'IVA, esplicherà  i propri effetti sugli acquisti effettuati a partire dal 13.12.2014.

Le modifiche che l'art. 30 ha apportate al D.P.R. n. 633/1972 riguardano:
– l'art. 2, comma 2, n. 4), concernente il trattamento delle cessioni di beni a titolo gratuito
– l'art. 3, comma 3, primo periodo, concernente il trattamento delleprestazioni di servizi a titolo gratuito
– l'art. 19-bis1, comma 1, lettera h), concernente l'indetraibilità  dell'imposta sulle spese di rappresentanza, eccettuate quelle relative ai c.d. “piccoli omaggi”.

Dette modifiche consistono esclusivamente nella sostituzione delle parole “a lire cinquantamila” con “ad euro 50”, sicché nulla cambia, per il resto, in merito al trattamento delle operazioni gratuite. In particolare, la disciplina nazionale degli omaggi – non del tutto coincidente con quella prevista dall'art. 16 della direttiva n. 2006/112/CE per i “prelievi” di beni dall'impresa per effettuare regali di scarso valore – rimane la seguente:
a) l'imposta assolta per l'acquisto di beni da omaggiare come spese di rappresentanza non è detraibile, eccetto che per i beni di costo unitario non superiore a 50 euro
b) sono imponibili le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività  propria dell'impresa, salvo che non sia stata operata, al momento dell'acquisto, la detrazione dell'imposta
c) sono altresì imponibili le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni non rientranti nell'oggetto dell'attività  dell'impresa, se di costo unitario superiore a 50 euro, salvo che non sia stata operata, al momento dell'acquisto, la detrazione dell'imposta (questa fattispecie di imponibilità  è difficilmente realizzabile per effetto della previsione di indetraibilità  sub a)
d) non sono imponibili le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni non rientranti nell'oggetto dell'attività  dell'impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro; queste cessioni, dunque, sono totalmente sgravate dell'IVA, in quanto è ammessa la detrazione “a monte” e non è dovuta l'imposta “a valle”.

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