Modifica IVA per E-commerce

Modifica IVA per E-commerce

Dal 1″° gennaio 2015 diventa operativo il nuovo regolamento UE in materia di imposizione sul valore aggiunto (IVA) e sulle implicazioni dell'applicazione tra i paesi membri dell'Unione Europea. L'adesione al regolamento è facoltativa anche se può portare interessanti semplificazioni e vantaggi per gli “esportatori” abituali e, comunque, non è escluso potrà  prevedere una applicazione più ampia.

Modifica IVA per E-commercePer effetto delle modifiche previste dalla direttiva 2008/8/Ce, dal 1″° gennaio 2015 il luogo delle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici (es. e-book), di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, nei confronti di privati consumatori stabiliti nell'Ue (rapporti B2C), non è più il paese di stabilimento del fornitore, bensì quello del destinatario. L'impresa, pertanto, non deve più applicare l'Iva con l'aliquota vigente nel proprio stato, ma le aliquote dei vari paesi in cui sono stabiliti i clienti: sugli e-books venduti a consumatori italiani, per esempio, i fornitori, ovunque stabiliti, pagheranno l'Iva del 4%.

Si tratta di una regola applicabile a tutte le prestazioni di commercio elettronico diretto di natura transfrontaliera, con ciò intendendosi la cessione di beni digitali per mezzo di una rete elettronica ad un consumatore che risiede in uno Stato diverso da quello ove ha la propria sede il professionista.

Quali sono i soggetti interessati ?

Se avete uno store tramite il quale vendete solo a clienti della vostra stessa nazione non dovete preoccuparvi di nulla: applicate già  le corrette aliquote IVA del vostro paese. In questo caso non cambia nulla.

Se invece vendete anche a clienti in altri paesi dell'Unione Europea ci sono alcune considerazioni da fare:

Il nuovo regolamento trova applicazione solo per i servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione o elettronici (commercio elettronico diretto): vendita di servizi per la creazione di siti web, licenze per componenti o plug-in di varie piattaforme, offerta di prodotti downloadabili (libri, musica, video, servizi di e-learning ecc.)

Nei rapporti con la clientela le nuove norme si applicano solo alle transazioni B2C ovvero nei confronti delle vendite a privati dell'UE che non si sono identificati come soggetti passivi IVA (ovvero non hanno fornito un codice di partita IVA).

Cosa cambia ?

Fino ad oggi il venditore ha sempre applicato il regima IVA del proprio paese (fatta eccezione per le vendite B2B), ovvero l'aliquota IVA del venditore. I venditori che decideranno di aderire e conformarsi al nuovo regime applicheranno l'aliquota IVA del paese dell'acquirente. Quindi, anzichè gestire una sola aliquota IVA, il venditore dovrà  ora preoccuparsi di conoscere, ed applicare, le aliquote IVA di ognuno dei paesi UE dove vende (o intende vendere) i propri prodotti. Se da un lato questa nuova impostazione può sembrare tecnicamente onerosa per i venditori (e lo è) dall'altro farà  guadagnare nuova competitività  sul prezzo dal momento che l'applicazione dell'IVA viene resa “neutrale”. Ad oggi l'italia è il paese con una delle aliquote più alte e, per esempio, sconta almeno un paio di punti di svantaggio rispetto a quella della Germania.

Il venditore quindi potrà  applicare aliquote diverse e dovrà  comunicare trimestralmente al proprio paese (per gli italiani all'Agenzia delle entrate) gli imponibili e le imposte applicate per le vendite UE e successivamente il paese del venditore comunicherà  agli altri stati membri gli importi IVA a debito applicati per le corrette compensazioni.

L'adozione di questo criterio, peraltro già  vigente per i servizi elettronici resi da imprese extra Ue, elimina la distorsione concorrenziale a vantaggio delle imprese stabilite nei paesi con le aliquote più basse.

Per gli” e-books :

Art. 667 Legge di stabilità 
Ai fini dell'applicazione della tabella A,”  parte”  II,”  numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica”  26″  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da”  considerare”  libri tutte le”  pubblicazioni”  identificate”  da” 
codice”  ISBN”  e”  veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Tabella A,”  parte”  II,”  numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica”  26″  ottobre 1972, n. 633

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...