Faq Sicurezza Lavoro

FAQ Sicurezza Lavoro

faq sicurezza lavoroLe Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono letteralmente le “domande poste frequentemente”; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.


Interessanti Faq del ULSS 9 di Treviso in materia di sicurezza lavoro.

Le Faq, aggiornate al 24 dicembre 2014 riguardano :

1 – Formazione

2 – Figure della prevenzione (Datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratori,” deleghe funzioni, RSPP, RLS)

3 – Gestione delle emergenze (primo soccorso – antincendio)

4 – Valutazione dei rischi – POS – PSC

5 -” Sorveglianza sanitaria e medico competente

6 – Ambienti di lavoro

7 – Cantieri

8″ – Macchine impianti” 

9″ – DPI

10 – Documentazione

11 – Tutela dei lavoratori (lavoratrici madri, problemi di genere, età , provenienza e lingua)

faq sicurezza lavoroFaq Sicurezza Lavoro

D. Ho conseguito una laurea prevista dall'art. 32 comma 5 del Dlgs 81/08. Per svolgere il ruolo di RSPP, sono esonerato dai moduli A e B del corso ?” per quali settori ATECO ? Ho l'obbligo di frquentare il modulo C ?

R. E' esonerato dalla frequenza dei moduli A e B. Nel caso del modulo B” è esonerato per tutti i settori di attività  (ATECO). Dovrà  però frequenatre il modulo C. I” moduli A e C costituiscono crediti permanenti mentre dovrà  frequentare gli aggiornamenti previsti per il modulo B per ogni settore ATECO in cui esercita l'attività  (anche con formazione a distanza – FAD).

D. La Ns. struttura, disponendo di CARRELLI” ELEVATORI in uso al personale di manutenzione e magazzino, già  nel dicembre 2007 aveva provveduto in tal senso, predisponendo un evento formativo per il personale interessato al termine del quale è stata consegnata copia del quaderno informativo “a conduzione dei carrelli” (norme di sicurezza per carrellisti) e rilasciato un attestato di frequenza sul quale vengono indicati i dati del discente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e n. documento di identità . Risulta evidente che su tale documentazione non vengono riportate le ore di formazione; è a tal proposito che ci si chiede se il corso effettuato è da ritenersi valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente o se è il caso di ripetere l'istruzione dei dipendenti preposti all'utilizzo degli strumenti in oggetto.

R.” Ci troviamo nelle condizioni previste dal” punto 9.1 lett c) dell'allegato A dell'accordo Stato Regioni del 22/febbraio/2012: “corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale”. A questo punto è necessario valutare la documentazione dei corsi precedenti secondo le indicazioni del punto 9.3 per questa tipologia:
a) se sono disponibili almeno il registro del corso con gli argomenti trattati, elenco e firma di presenza dei discenti, nominativo e firma del docente, data di effettuazione, i lavoratori devono frequentare entro 24 mesi dal 12/03/2013 il corso di aggiornamento di cui al punto 6 (4 ore) + verifica finale. b) Se non è disponibile la documentazione sopra descritta, la formazione pregressa non può essere riconosciuta e devono fare ex novo il corso di 12 ore con verifica

ULSS9 TREVISO – via SantàAmbrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso (TV) – Tel. Centralino 0422 3221

ultimo aggiornamento in data 24/12/2014

” 

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