ALBO GESTORI AMBIENTALI. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ISCRIZIONE

ALBO GESTORI AMBIENTALI. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ISCRIZIONE

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 7 del 25 novembre 2014 che regolamenta le modalità  di comunicazione all'Albo di variazioni di iscrizione in caso di fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni di azienda.

Per queste tipologie di variazioni, il Comitato Nazionale prevede l'effettuazione di una comunicazione di variazione tramite PEC da parte dell'impresa cui viene trasferita l'iscrizione. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di efficacia della variazione, utilizzando la modulistica allegata alla delibera.

Il testo del provvedimento e la modulistica è riportata in allegato

Deliberazione 25 novembre 2014, prot. n. 7/Albo/Cn

1. Nei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti, l'impresa cui viene trasferita l'iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne comunicazione tramite Pec alla Sezione regionale competente presentando la dichiarazione di cui all'allegato '''A'', corredata, ove necessario, dall'appendice alla polizza fideiussoria già  prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta. La Sezione regionale rilascia la ricevuta di cui all'allegato “B”, che deve accompagnare il provvedimento d'iscrizione in corso di validità  affinché l'impresa possa giovarsi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del Dm 120/ 2014. In difetto l'attività  non può essere proseguita.

2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 la Sezione regionale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa.

3. II termine di cui al comma 2 può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della comunicazione non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla Sezione regionale gli elementi e la documentazione richiesti.

4. Qualora l'impresa non provveda all'invio di quanto previsto al comma 3 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Sezione regionale, la Sezione stessa delibera l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'articolo 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

delibera n. 7 del 25 novembre 2014 delibera n. 7 del 25 novembre 2014

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