Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali

Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali

Consiglio Nazionale degli Ingegneri svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente

Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso la pubblicazione di un importante documento, interviene sulla questione della possibilità , per gli iscritti agli albi, di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente. Per questi professionisti la normativa prevede un'eccezione che consente loro di espletare lavoro occasionale senza limiti temporali e di compenso e senza l'obbligo della partita IVA.

Il documento è stato redatto da Luca Di Maio

La presente nota intende ricondurre ad uno schema unitario le diverse normative (Civilista, Fiscale e Previdenziale) che regolano la possibilità  o meno di effettuare prestazioni d'opera intellettuale sotto forma di prestazioni occasionali, senza la necessità  di possedere la partita IVA, da parte degli iscritti ad albi professionali e superando i limiti di tempo e la soglia di compenso indicati dalle norme che regolano le prestazioni occasionali (comma 2 art. 61 del decreto legislativo 276/2003).

In particolare, occorre tenere presente i seguenti aspetti:

i limiti imposti dalla normativa sui contratti di “collaborazione occasionale“, consistenti nel fatto che il rapporto contrattuale non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro (percepito nel medesimo anno solare), non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 276/2003, oltre che da interpretazione autentica;

l'iscrizione ad un albo professionale non è da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un'attività , assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale, per il quale non è invece necessaria l'apertura di partita Iva;

ne segue che l'iscritto all'albo che non eserciti attività  di lavoro autonomo con i requisiti propri di questàultimo, ovvero l'abitualità , cioè l'esercizio di una pluralità  di atti economici svolti con regolarità , sistematicità  e ripetitività , potrà  svolgere attività  di lavoro occasionale, con le caratteristiche proprie di questa fattispecie, ovvero un lavoro per l'appunto occasionale, svolto prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, ma nello stesso tempo senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza la necessità  di disporre di partita Iva.

Quanto detto permetterebbe pertanto ad un iscritto ad albo professionale che svolge, tuttavia, come attività  prevalente quella di lavoro dipendente, la possibilità  di esercitare prestazioni occasionali senza i limiti di tempo e di compenso previsti dalla normativa in materia di lavoro occasionale e senza la necessità  di disporre di partita Iva. Resta fermo il principio (ribadito dall'art. 44, comma 2, del d.l. 326/03) che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i percettori dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali. Il regime fiscale e quello previdenziale applicabili ai casi di iscritti ad albo professionale che prestano lavoro occasionale vengono descritti nelle pagine che seguono.

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