Marchio ACCREDIA, Regolamento

Nuova revisione per il Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA
Il Consiglio Direttivo di ACCREDIA ha approvato la revisione 05 del Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA, che entra in vigore il 01 gennaio 2015

in vigore il 01 gennaio 2015ACCREDIA ha elaborato apposite regole, formalizzate nel presente Regolamento, cui devono attenersi gli Organismi di valutazione della conformità  accreditati per essere autorizzati ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento rilasciato.

La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, è rilasciata ai soggetti accreditati, che hanno ottenuto l'accreditamento, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di accreditamento. Nella concessione d'uso del Marchio è inclusa l'autorizzazione, ai soggetti accreditati (quando applicabile), di concedere a loro volta, ai propri Clienti, l'uso del Marchio ACCREDIA, sempre in conformità  alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

I soggetti accreditati assumono, con la sottoscrizione del presente Regolamento, l'onere di sorvegliare il corretto uso del Marchio da parte dei propri utenti.

Inoltre con la sottoscrizione di detta convenzione, i soggetti accreditati sono autorizzati a fare riferimento all'accreditamento, nelle forme e con le modalità  indicate nel presente Regolamento e secondo quanto richiesto dalle normative cogenti applicabili.

La concessione d'uso del Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, esclude la possibilità  di apposizione del Marchio ACCREDIA sui biglietti da visita del personale (dipendente o collaboratore) dei soggetti accreditati.

Di ogni documento o oggetto riportante il Marchio ACCREDIA, di cui al seguito, deve essere conservata copia o campione a disposizione di ACCREDIA o fornita evidenza su richiesta.

I soggetti accreditati devono tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori, adeguata descrizione degli usi del Marchio da essi previsti e regolamentati, anche per i propri utenti, in conformità  al presente Regolamento.

Le attestazioni di conformità  (certificati di conformità ) o valutazioni di conformità  (rapporti di ispezione) o dichiarazioni di verifica degli inventari GHG in ambito volontario rilasciate da Organismi accreditati da ACCREDIA, nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, salvo il caso in cui l'Organismo possieda più accreditamenti rilasciati da Enti di Accreditamento firmatari degli Accordi MLA/MRAEA, IAF o ILAC, nel qual caso può scegliere di apporre uno qualsiasi dei Marchi di Accreditamento di cui dispone. Le regole di cui al presente Regolamento non si applicano all'utilizzo di Marchi di Accreditamento diversi da quello di ACCREDIA.

in vigore il 01 gennaio 2015Scarica RG-09 rev.05 – Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA

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