INTERPELLO N. 29 2014

INTERPELLO N. 29/2014

All'ANISA
Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio
INTERPELLO N. 29/2014

Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza AntincendioOggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – agevolazioni ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 – assunzione di lavoratori in “sostituzione” di altri lavoratori impiegati con mansioni differenti – dimissioni e risoluzioni consensuali.

L'ANISA – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.

In particolare, l'istante chiede quale sia la corretta interpretazione della locuzione “in sostituzione” contenuta nella norma, ponendo altresì la questione circa l'applicabilità  di questàultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 7, L. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, come riformulato dalla L. n. 92/2012, secondo il quale “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi (…)”.


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Dal dettato normativo si evince che, per poter fruire delle agevolazioni, è necessario che la nuova assunzione non venga effettuata al fine di sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, e non più “per qualsiasi causa licenziati o sospesi” come era previsto anteriormente alla Legge n. 92.………

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