Modifiche al testo unico di Sicurezza

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia”  di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.”  Procedura di infrazione n. 2010/4227.

Legge europea 2013 bis: le novita' in materia di lavoroIl 25 novembre entrerà  in vigore la L. 30 ottobre 2014, n. 161 (G.U. 10-11-2014, n. 261), contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea contiene alcune novità  in materia di sicurezza del lavoro, licenziamenti collettivi, orario di lavoro nel SSN

Dopo la Legge di Delegazione europea (2013) bis – Legge 7 ottobre 2014, n. 154 (in GU n.251 del 28-10-2014)- arriva in Gazzetta anche la Legge europea (2013) bis -LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161- che chiude il cerchio degli adempimenti europei necessari al nostro Paese per risolvere numerose procedure di infrazione su svariate tematiche fra le quali anche importanti questioni in materia di sicurezza, di ambiente, di energia, e di edilizia.

Modifiche al testo unico di Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la Legge europea bis dispone modifica diretta del Testo Unico di Sicurezza in materia di valutazione dei rischi, e in particolare in caso di:

Costituzione di nuova impresa (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) – art. 13
all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “«Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”»;
Gli obblighi, previsti al comma 2 lettere b), c), d), e) e f) sono
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità  professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Comma 3 dell'art. 28: contenuto del documento di cui al comma 2 (Documento di valutazione dei rischi) deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Rielaborazione della valutazione dei rischi (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) -art. 13
b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “«Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”».

Altre modifiche in materia di salute e sicurezza
Ulteriori modifiche in materia di salute, che non toccano il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) riguardano:

Orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario (Procedura di infrazione n. 2011/4185) – Art. 14
Con riferimento all'articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, al fine di garantire la continuità  nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità  disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso.

Salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 (Procedura di infrazione n. 2011/2098)- Art. 15
All'allegato II al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298, nell'osservazione preliminare, le parole da: “«Gli obblighi previsti dal presente allegato”» fino a: “«nave da pesca esistente”» sono sostituite dalle seguenti: “«Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività , le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente”».

G.U. 10-11-2014, n. 261G.U. 10-11-2014, n. 261

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