Modello 231 e PMI

Modelli Organizzativi previsti dal d.lgs. 231/2001

Modello 231 e PMII Modelli Organizzativi previsti dal d.lgs. 231/2001 possono essere redatti ed attuati anche dalle Piccole e Medie imprese che seguiranno, necessariamente, procedure meno onerose in termini di adempimenti formali,sempre nel rispetto delle linee Linee Guida di riferimento.

Ma attenzione a non confondere l'aderenza a questi codici di comportamento con una standardizzazione spersonalizzata, o peggio, un'approssimazione modesta nella redazione del Modello in questi ultimi casi, infatti, l'ente non avrebbe alcuna possibilità  di esimersi dall'eventuale configurazione di una responsabilità  amministrativa prevista dal d.lgs. 231/2001, che potrebbe comportare, in determinate ipotesi, conseguenze del tutto gravose, come l'applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive.

IL PANORAMA NORMATIVO

I modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001 sono l'unico strumento che la normativa fornisce all'operatore economico per potersi esimere, in determinati casi, dalla responsabilità  amministrativa degli enti. Il condizionale è d'obbligo, considerato, in prima battuta, che l'adozione del Modello Organizzativo deve rispondere a degli standard idoneità  ed efficacia coerenti con la specifica realtà  economica di riferimento. Contestualmente, tale Modello deveprevedere idonei protocolli operativi di gestione, organizzazione e controllo, forti di una reale capacità  preventiva verso la commissione dispecifici illeciti penali.

Ai fini della verifica dell'efficacia e idoneità  del Modello, il decreto istituisce un organismo, l'Organismo di Vigilanza, a cui spetta la funzione di vigilare sul corretto funzionamento del Modello Organizzativo. All'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto viene espressamente previsto, inoltre, che l'OdV curi l'osservanza dei modelli, nonché l'aggiornamento costante, tempestivo e puntuale. Per questi motivi, i componenti di tale organismo devono necessariamente godere di determinati requisiti specifici. Fondamentali, sono le qualità  di: onorabilità , non essere nemmeno sottoposti a procedimenti penali per i reati collegati o connessi agli illeciti individuati nel modello,nonché professionalità , ovverosia l'essere dotati di specifiche competenze nelle attività  di natura tecnica ed ispettiva.

Considerando, inoltre, il campo d'applicazione del d.lgs. 231/2001, la dicitura del dettato normativo,in riferimento ai suoi destinatari, è volutamente ampia. Il fine è di estenderne l'applicabilità  a un numero estremamenteampio di soggetti, dal momento che il termine enti, oltre che sottolineare la vasta portata della normativa, include ogni tipo di soggetto collettivo.

In particolare, il decreto è rivolto:

  • agli enti forniti di personalità  giuridica
  • alle società 
  • alle associazioni (anche prive di personalità  giuridica)
  • alle fondazioni
  • alle altre istituzioni, sempre di natura privata, che non hanno come scopo lo svolgimento di un'attività  economico-imprenditoriale
  • alle società  di capitali e cooperative
  • a tutti gli altri enti privati anche senza personalità  giuridica come le società  a base personale e le associazioni non riconosciute.

Da qui, diventa facile interpretare come anche le piccole e medie imprese –enti economici espressamente previsti come destinatari degli effetti del d.lgs. 231/2001 – abbiano tutto l'interesse a dotarsi di tali Modelli, considerando, inoltre, la mancanza diunaalternativa di carattere preventivo. Si crea, quindi, in capo all'ente, una sorta di necessità  di fatto:scegliere, se dotarsio meno, dell'unico strumento previsto del decreto che abbia una capacità  esimente di tale responsabilità  “amministrativa”.

Ciò è importante, soprattutto, poiché la configurazione di questa responsabilità  fa scattare, in capo all'ente, delle particolari sanzioni espressamente previste nel decreto:

  • sanzioni pecuniarie
  • sanzioni interdittive di carattere temporale (tra cui la sospensione delle autorizzazioni operative, dell'attività , della possibilità  di contrarre con la Pubblica Amministrazione)

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