Interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008

Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008
interpello 24 2014

interpello 24 2014La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare viene chiesto “[…] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all 'interno dell 'azienda nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81 2008 il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.

La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno.

Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà  di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di questàultimo.A norma poi del comma 4 del suddetto articolo “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, ali 'interno dell 'azienda ovvero dell 'unità  produttiva , siano in possesso dei requisiti di cui all 'articolo 32“.

Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità  dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.

In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività .

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